LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20170-2017 proposto da:
G.M. SNC DI M.A. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO CHESO;
– ricorrente –
contro
B.D., B.S., elettivamente domiciliate in PADOVA, VIA N. TOMMASEO N. 15, 4 presso lo studio dell’avvocato SILVIO BARBIERIO che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1942/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
G.M. snc di M.A. e C. e M.A. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro B.S. e D., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 19.7.2016 che ha rigettato I’ appello alla sentenza del Tribunale di Basano del Grappa che aveva condannato i ricorrenti a ripristinare solai e vespaio del fabbricato in ***** sulla base della ctu, trattandosi di comunione tra condomini.
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 112 e 180 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1117,840,1102,1120 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per essere il vespaio manufatto ben distinto dalle fondazioni.
Il ricorso, pur ammissibile dovendosi rigettare l’eccezione dei controricorrenti, è infondato reiterando sostanzialmente i motivi di appello sui quali è stata data congrua risposta sia in ordine al contenuto della domanda che alla sua fondatezza per cui si chiede un sostanziale riesame del merito.
In particolare, sul primo motivo si trascura che l’interpretazione della domanda spetta al Giudice e la censura si limita a riportare massime pacifiche e difetta di specificità nella individuazione delle difese in primo grado ed in appello.
Il secondo motivo, sotto la apparente denunzia di violazione di legge, si traduce in una doglianza promiscua in violazione del sostanziale accertamento in fatto compiuto dai Giudici di merito, e trascura essere principio consolidato che il vespaio è bene comune Cass. N. 18216/2017).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 3200, di cui 200 per spese vive, oltre spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. 15 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018
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