Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30663 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16514-2018 proposto da:

A.B.M., ricorso non notificato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2018 del GIUDICE DI PACE di CREMONA, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

A.B.M. propone ricorso per cassazione contro l’Agenzia delle Entrate, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del GP di Cremona n. 123/18 del 4.5.2018, che ha respinto la sua opposizione a cartella esattoriale.

Il ricorso, non notificato, proposto dalla parte personalmente senza indicazione di motivi ma con una premessa in fatto ed in diritto, è manifestamente inammissibile sotto plurimi profili (fra cio artt. 365 e 366 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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