LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19341-2015 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MI.EU., S.M., M.A., C.M., O.A., MA.SI., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
T.I.I.T. – TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.(già S.S.C. –
Shared Service Center);
– intimata –
sul ricorso 19347-2015 proposto da:
TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE CENTER), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MI.EU., C.M., MA.SI., M.A., O.A., S.M., TELECOM ITALIA S.P.A., C.F.
*****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8541/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2015 R.G.N. 9546/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella qualità d’incorporante la Telecom Information Thecnology Italia;
udito l’Avvocato FABIO PONIS per delega Avvocato MARCO PETROCELLI.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 8541/2014 aveva accolto il gravame proposto da Mi.Eu. ed altri 5 lavoratori in epigrafe indicati avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda dagli stessi in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center – SSC srl), diretta all’accertamento della inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., alla fattispecie che aveva visto il passaggio dei lavoratori dall’una all’altra società.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la struttura IT Operation, oggetto della cessione in oggetto, non avesse le caratteristiche di autonomia funzionale e di identità autonoma invece necessarie per configurare una legittima cessione regolata dalla disposizione codicistica. In particolare rilevava che la struttura al momento della cessione si configurava come una serie di funzioni operative identificate in modo unitario solo per volontà della società ma sprovviste di propria identità organizzativa e funzionale tale da consentire alla stessa di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione da parte di Telecom.
Avverso detta decisione la società Telecom spa proponeva ricorso affidandolo a 2 motivi cui resistevano con controricorso i lavoratori.
Con successivo ricorso Telecom Italia Information Technology srl proponeva ricorso avverso la medesima sentenza affidandolo a due motivi, cui resistevano con controricorso i lavoratori.
Telecom Italia spa depositava memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology (TI.IT) con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere anche la parte controricorrente con memoria ai sensi del richiamato art. 378 c.p.c..
Le due cause erano riunite all’udienza odierna, trattandosi di ricorsi avverso la stessa sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare darsi atto che a far data dal ***** la società TI.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia spa.
Entrambe le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, richiesta congiuntamente dalle parti, dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. 10553/2017Cass. n. 21951/2013). I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.
Quanto alle spese, la comune richiesta, reiterata in sede di discussione orale, ne giustifica l’integrale compensazione.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di pronuncia di inammissibilità resa per ragioni sopravvenute, quale il difetto di interesse (in tal senso Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti (Rg. N. 19341/15 e Rg. n. 19347/15). Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018