LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9779-2015 proposto da:
AIR ONE spa, e COMPAGNIA AEREA ITALIANA spa (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA spa), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pt, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli Avvocati ROBERTO PESSI MAURIZIO SANTORI, che le rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
P.M., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione unitamente all’Avvocato NYRANNE MOSHI dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 734/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 14/10/2014; R.G.N. 844/2012.
RILEVATO
che, con la sentenza n. 734/2014, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia n. 4215/2011 emessa dal Tribunale della stessa città, riducendo a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto l’indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 mentre l’ha confermata nella parte in cui: a) era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto del 23.5.2002 intercorso tra P.M. e Air One spa, cui era succeduta la Alitalia CAI spa (a seguito di scissione parziale di AIR ONE spa in Alitalia CAI spa); b) era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna di Alitalia CAI spa alla ricostruzione della carriera della lavoratrice e ad inquadrarla nel 5^ livello del CCNL di settore trascorsi 18 mesi dalla data di instaurazione del rapporto, nel 4^ livello decorsi 24 mesi e nel 3^ livello decorsi 36 mesi, sempre dall’assunzione; c) era stata disposta la condanna di Alitalia CAI spa a pagare gli scatti di anzianità maturati dalla dipendente; d) era stata disposta la condanna in solido di entrambe le società al pagamento dell’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32; e) era stata respinta l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso; f) analogamente era stata respinta l’eccezione di prescrizione formulata con riferimento all’art. 937 cod. nav.;
che avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione la Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa) e la Air One spa, affidato a quattro motivi;
che P.M. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte.
CONSIDERATO
che, la difesa delle ricorrenti ha depositato, nel corso del presente giudizio, atto di rinunzia al presente ricorso per cassazione, notificato telematicamente al controricorrente e da questi successivamente accettata;
che deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta dalle ricorrenti, nonchè accettata dal controricorrente;
che di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla accettazione;
che non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018