Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.30726 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11771/2015 proposto da:

M.F., ex lege domiciliata in Roma p.zza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Lizzio;

– ricorrente –

contro

Comune di Messina, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza San Lorenzo In Lucina n. 26, presso lo studio dell’avvocato Francesco Marullo Di Condojanni, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Az. Osp. Riuniti Di Villa Sofia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2518/2013 del Tribunale di Messina, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà dell’immobile sito in ***** oltre locali accessori, proposta da M.F. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia di Palermo;

– al termine del processo di primo grado, previa chiamata in causa del Comune di Messina, il tribunale adito rigettava la domanda condannando parte attrice al rilascio in favore del Comune come da domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta;

– impugnata la statuizione del giudice di prime cure da parte della M., la Corte d’appello di Messina con ordinanza depositata il 28.10.2014 dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.;

– la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina è stata chiesta da M.F. con ricorso notificato il 16/04/2015 ed articolato sulla base di un unico motivo, cui resiste il Comune di Messina con controricorso;

– non hanno svolta attività difensiva l’intimata Azienda Ospedali Riuniti di Villa Sofia.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di Messina per essere stata9 l’impugnazione notificata oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;

– l’eccezione è fondata;

– risulta, infatti, dalla verifica disposta dal Collegio sugli atti di causa – in applicazione del principio affermato da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 25513/2016 secondo cui il ricorso per cassazione proposto in base all’art. 348 ter c.p.c., comma 3, contro la sentenza di primo grado, è soggetto, a pena d’inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello – che l’ordinanza è stata comunicata via PEC in data 28/10/2014 ore 15:31 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna);

– pertanto, in osservanza di quanto previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto avverso la sentenza di primo grado entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. e cioè entro e non oltre il 28/12/2014;

– ne deriva che il ricorso per cassazione notificato il 16/4/2015 è tardivo e va dichiarato inammissibile;

– in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune di Messina e liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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