Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30732 del 27/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20903-2017 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIPOLITANIA 115, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA MARTINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBENS PIETRO PAOLO 31, presso lo studio dell’avvocato VALERIO PIETRANGELI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1188/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che N.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa dalla Corte d’appello di Bologna, nei confronti del Condominio di *****;

ritenuto che il Condominio resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, poichè proposto dopo che il termine breve di 60 giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, era trascorso, in quanto, a dispetto di quanto dichiarato dal ricorrente, la sentenza d’appello, siccome si trae dai documenti prodotti dal controricorrente, venne notificata al N., presso il di lui difensore in grado d’appello, il 15 settembre 2016, e il ricorso consta essere stato avviato alla notifica il 2 agosto 2017;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012 , art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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