Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30787 del 28/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21643/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

CAVANI COMOTER s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti nel giudizio di secondo grado dall’avv. Giuseppe Conoscenti e dal rag. Mario Coppola.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 19/18/11 depositata il 15/04/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/10/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente e quindi annullato gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2003, 2004, 2005, 2006 a suo tempo impugnati;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un unico motivo; la contribuente non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere erroneamente la CTR ritenuto illegittimi gli atti impugnati nonostante la molteplicità di elementi presuntivi addotti dall’Ufficio a sostegno della prova della maggior pretesa;

– il motivo è infondato;

– risulta infatti che l’Ufficio abbia riscontrato sia la esiguità dei prezzi di vendita rispetto ai valori OMI, sia l’incongruenza dei prezzi praticati per appartamenti con caratteristiche simili per dimensione e consistenza, sia il ricorso degli acquirenti alla stipula di contratti di mutuo per importi superiori rispetto ai prezzi dichiarati; sia alcune ammissioni di acquirenti che hanno confermato di aver versato somme in contanti per le quali non è stata rilasciata fattura per gli acquisti di immobili; sia le risultanze di indagini finanziarie su un acquirente, dal quale conto risulta prelevata la somma di Euro 14.000 due giorni prima della emissione della fattura da parte della società contribuente;

– a fronte di tutte queste contestazioni, la CTR le ha esaminate una per una in modo assolutamente analitico, e – con motivazione sprovvista di vizi o contraddizioni logiche – le ha adeguatamente valutate, tenendo ben presente la natura di presunzioni semplici delle circostanze addotte;

– pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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