LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6929/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, – Sez. 44 n. 58/44/11 depositata in data 01/02/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre 2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
che la contribuente esercitava istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, (c.d. rottamazione cartelle), pagando tempestivamente la prima rata, ma tardivamente la seconda, sicchè il concessionario lo dichiarava decaduto dal beneficio, imputava come acconto sul dovuto quanto versato con le due rate e notificava nuova cartella per la differenza sull’originario dovuto;
che spiccava ricorso il contribuente, affermando non essere prevista alcuna forma di decadenza esplicita, di talchè il termine per il pagamento del saldo doveva ritenersi meramente ordinatorio;
che il giudice di prossimità ed anche la CTR accoglievano le ragioni del contribuente, quest’ultima osservando peraltro il chiaro tenore della norma, ove condiziona il beneficio fiscale all’adempimento nei termini, ma rifacendosi al principio enunciato da questa Corte, per cui non può essere introdotta per via interpretativa alcuna preclusione o decadenza (Cass. S.U. n. 21498/2004);
che insorge l’Avvocatura affidandosi ad unico motivo di ricorso; che, ritualmente notificato, è rimasto intimato il contribuente.
CONSIDERATO
che con l’unico motivo si lamenta violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, nella sostanza, il patrono erariale richiama l’arresto di questa Corte, in materia puntuale di condono ed in particolare della speciosa fattispecie disciplinata dalla citata L. n. 289 del 2002, art. 12, laddove introduce l’orientamento – poi consolidato – per cui la sanatoria in oggetto è condizionata all’integrale tempestivo pagamento del residuo dovuto, di talchè anche il semplice ritardo comporta la definitiva inefficacia del condono (cfr. Cass. 5, n. 24316/2010);
che tale orientamento è stato poi confermato da questa Corte, divenendo quindi canone ermeneutico nomofilattico di ius receptum cfr. e pluribus Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 21416 del 24/10/2016, Rv. 641578 – 01; Cass. 6 – 5, Ord. n. 22767 del 25/09/2018);
che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento e, non residuando ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione del momento di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018