LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19391-2015 proposto da:
FALLIMENTO ***** S.R.L., in persona dei Curatore Dott.ssa S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA BACCIGALUPI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GERIT SPA, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 295/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato GIOVANNI MERGONI per delega orale;
FATTI DI CAUSA
La ***** s.r.l. si opponeva all’esecuzione e agli atti esecutivi inerenti ad un pignoramento presso il terzo Italconteiner s.p.a., promosso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, dall’agente di riscossione Equitalia Gerit, s.p.a., sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa speciale citata, in relazione agli artt. 3,24 e 97 Cost., ed esponendo di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento azionate, con conseguente carenza di titolo esecutivo ovvero mancanza di prova della sua notificazione.
Il tribunale qualificava la domanda in termini di opposizione all’esecuzione quanto alle contestazioni della legittimità della procedura esecutiva, e come opposizione agli atti esecutivi quanto alle contestazioni relative al procedimento esecutivo, intese quale omessa allegazione del titolo, cioè del ruolo, in uno all’atto di pignoramento, e omessa notifica delle cartelle.
In relazione ai vizi del procedimento esecutivo, il giudice di primo grado, rilevava che all’atto del pignoramento erano stati indicati gli estremi delle cartelle e della relativa notifica, e che, inoltre, l’opposta aveva provato la notifica di queste ultime, con documenti in copia non conforme ma genericamente contestata, sicchè rigettava il ricorso.
La corte di appello, pronunciando sul gravame dell’amministrazione fallimentare della *****, s.r.l., nelle more non più “in bonis”, lo dichiarava inammissibile, osservando che il ricorso, titolato come in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, era stato correttamente qualificato dal tribunale ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quanto alla contestazione della modalità agevolata sancita per il concessionario dall’art. 72 bis sopra menzionato, e quindi quanto alla possibilità per questi di ordinare direttamente al terzo il pagamento quale poi in effetti, nel caso, avvenuto; e ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quanto all’omessa allegazione del titolo e alla mancata notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto, essendo stata abbandonata dall’appellante fallimento l’iniziale eccezione d’illegittimità costituzionale in parola, su cui si basava l’opposizione all’esecuzione, ne discendeva che la cognizione residua era quella dell’opposizione agli atti, sicchè, evidenziato per opportunità che, del resto, era rimasta incontroversa l’allegazione del concessionario per cui anteriormente all’iscrizione a ruolo la società opponente aveva avuto notifica dei sottesi verbali di accertamento, da parte degli enti impositori, senza svolgere alcuna reazione, l’impugnazione doveva considerarsi inammissibile poichè la sentenza, per quanto di persistente interesse, non era soggetta ad appello, ma solo a ricorso straordinario per cassazione.
Avverso quest’ultima decisione ricorre per cassazione l’amministrazione fallimentare ***** s.r.l. formulando due motivi e depositando memoria.
Non ha svolto difese il concessionario Equitalia Gerit, s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 112,615 e 617 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 49, poichè la corte di appello avrebbe errato non rilevando che il tribunale non aveva effettuato un’effettiva e univoca qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, affermando, in parte motiva, che erano state proposte entrambe e che la prima era quella afferente alle contestazioni della legittimità della procedura esecutiva senza specificare, però, quali fossero tali contestazioni; mentre, poi, in parte dispositiva aveva espressamente qualificato il ricorso come opposizione all’esecuzione. Per un verso sarebbe derivato che non poteva operare il principio della c.d. apparenza per cui l’impugnazione dev’essere effettuata in relazione alla qualificazione data alla domanda ad opera del giudice “a quo”, nel caso in realtà mancante; per altro verso, riconoscendo essere intervenuta qualificazione effettiva della domanda solo ad opera del giudice di appello, ne sarebbe residuato l’errore di quest’ultimo, poichè nelle conclusioni la deducente aveva ribadito la ritenuta carenza del titolo, ovvero la contestazione della mancata notifica delle cartelle quale funzionale alla contestazione del difetto di titolo esecutivo.
Con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè la corte di appello avrebbe mancato di vagliare l’eccezione d’inesistenza agli atti delle copie delle cartelle di pagamento determinante l’assoluta carenza di titolo.
2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione non è stato notificato al terzo pignorato, correttamente non ritenuto litisconsorte necessario, in quanto non interessato direttamente alle vicende del procedimento esecutivo di per sè (cfr., Cass., 26/06/2015, n. 13191).
2.1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
Il tribunale, come emerge dalle motivazioni della sentenza di primo grado riportate nel ricorso per cassazione (pagg. 5-6) ha espressamente ritenuto che l’originario ricorso, come da confermata sua intestazione, contenesse due tipi di domanda: una di opposizione ex art. 615 c.p.c., e un’altra di opposizione ex art. 617 c.p.c..
Quanto alla prima, effettivamente il tribunale non specifica in cosa fosse consistita la “contestazione afferente alla legittimità della procedura esecutiva” in cui si era sostanziata la prima delle due menzionate opposizioni, poi spiegata – per esclusione, come si sta per vedere – dalla corte territoriale come riferita all’eccezione d’incostituzionalità di cui in parte narrativa, pacificamente rinunciata (pag. 3 del ricorso per cassazione).
Ma al contempo – e infatti – il tribunale stesso univocamente indica che l’opposizione agli atti, consistente nelle “contestazioni” -questa volta al plurale – “relative al procedimento esecutivo” erano “l’omessa allegazione del titolo e cioè del ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, e l’omessa notifica delle cartelle esattoriali” (ancora pag. 5 del ricorso).
E in relazione a tali contestazioni il giudice di prime cure osserva che erano stati riportati gli estremi delle cartelle e le date delle relative notifiche “con l’indicazione del relativo tributo” (ancora pag. 5 del ricorso per cassazione), mentre, quanto evidentemente al secondo corno di tali ultime contestazioni, era stata appunto provata la notifica delle cartelle medesime (ancora pag. 5 dello stesso ricorso).
Rimane pertanto irrilevante il riferimento all'”opposizione all’esecuzione” contenuto nel dispositivo (riportato a pag. 6 del ricorso per cassazione), atteso che la questione del difetto di notifica delle cartelle – ossia quella che secondo l’odierna ricorrente avrebbe configurato (quanto meno anche) una persistente opposizione ex art. 615 c.p.c., perchè sintomatica della carenza assoluta di titolo (pagg. 17-18 del ricorso) – è stata senza dubbio qualificata dal tribunale come opposizione agli atti e ritenuta infondata constatando la prova delle correlative notificazioni.
Ciò posto, correttamente, allora, la corte territoriale ha fatto applicazione del consolidato principio secondo cui l’identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale dev’essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, fermo che occorre verificare se il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia fatto in relazione alla stessa un’affermazione meramente generica, nel quale ultimo caso il giudice “ad quem” può procedere egli stesso ad autonoma qualificazione anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione (Cass., 22/06/2016, n. 12872, pagg. 5-6).
Nella fattispecie in scrutinio, come ricostruito, la qualificazione del motivo di opposizione afferente all’omessa notifica delle cartelle, come ex art. 617 c.p.c., era stata in realtà esplicitamente e consapevolmente data dal tribunale, non rileva se correttamente o meno, e non rileva se difformemente dalla qualificazione data, come visto, dalla parte opponente.
Dalla conseguente correttezza della statuita inesperibilità dell’appello, deriva l’inammissibilità delle dedotte omissioni di pronuncia e di esame, relative, entrambe seppure in chiave diversa, alla questione della dedotta inesistenza agli atti delle cartelle.
Infatti, una volta interpretata, da parte del tribunale, la domanda proposta come deduzione di mancata (prova della) notifica delle cartelle in termini di opposizione agli atti, ogni deduzione avrebbe potuto formularsi solo con ricorso straordinario per cassazione, in tesi censurando, nei limiti dell’ammissibilità propria del giudizio di legittimità, la motivazione sull’interpretazione della domanda, e, all’esito, sempre in tesi, l’ipotizzata omissione di pronuncia su una parte di essa quale complessivamente da intendere (Cass., 18/05/2012, n. 7932, Cass., 05/02/2014, n. 2630; Cass., 27/10/2015, n. 21874).
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva della controparte.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018