LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14115-2015 proposto da:
T.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dagli avvocati LAURA PICCO, DIEGO DA ROS giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE CANEVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MAZZERO giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dr. B.M.
Responsabile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MAZZOLENI giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dr. B.M.
Responsabile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALAMATTA 27, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MAZZOLENI giusta procura speciale in calce al controricorso;
COMUNE CANEVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MAZZERO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.G., BI.MI., BI.CH.;
– intimati –
Nonchè da:
P.G., BI.CH., BI.MI. tutti in proprio e quale erede di BI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA PICCO, DIEGO DA ROS giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 235/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 02/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità il ricorso principale.
FATTO E DIRITTO
T.Q. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, avverso sentenza 235/2015 della Corte d’Appello di Trieste.
P.G., Bi.Mi. e Bi.Ch., tutti sia in proprio sia quali eredi di Bi.Gi., hanno proposto ricorso incidentale, anche adesivo a quello principale.
Il Comune di Caneva e Unipol Sai hanno resistito ad entrambi con separati controricorsi.
Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso principale e di dichiarare inammissibile quello incidentale.
Con atto notificato il 23-7-2018 T.Q. nonchè P.G., Bi.Mi. e Bi.Ch., nella loro qualità, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso principale ed a quello incidentale anche adesivo, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Comune di Caneva e Unipol Sai hanno dichiarato di accettare tale rinuncia. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, accertata la ritualità della rinuncia e dell’accettazione, in applicazione degli artt. 306 e 390 c.p.c., va dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè è intervenuta la detta rinuncia e la conseguente accettazione ed il giudizio è stato dichiarato estinto, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite; dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018