LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4738-2018 proposto da:
N.G.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso contro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE – C.F. *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 681/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/03/2017:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero della salute ha proposto controricorso, provvedendo alla relativa iscrizione al ruolo, avverso il ricorso proposto dal sig. N.G.L. in relazione alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 20/3/2017.
Il ricorso è improcedibile.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati all’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse al recupero delle spese e di evitare che il ricorrente possa riproporre il ricorso ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (v. Cass., 17/5/2011, n. 10810; Cass., Sez. Un., 7/7/1988, n. 4500).
Orbene, nella specie il Ministero della salute, destinatario del ricorso proposto dal N. avverso la sentenza Corte d’Appello di Bologna del 20/3/2017 da quest’ultimo non iscritto a ruolo, ha provveduto a depositare presso la Cancelleria di questa Corte la copia notificata del ricorso richiedendone l’iscrizione al ruolo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Ministero della Salute, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.800,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018