Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30873 del 29/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21158-2018 proposto da:

Z.C. RICORSO NON DEPOSITATO AL 24/07/2018;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA RIZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1751/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Z.C., notificato il 16/12/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 24/7/2018.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Priolo Gargallo, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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