LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24196/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa n. 175, presso la Direzione affari legali, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Stefano Pesante, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.G.;
– intimata non costituita –
avverso la sentenza n. 2232/2011 del Tribunale di Foggia depositata il 26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 luglio 2018, dal cons. CAIAZZO ROSARIO;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dott. CARDINO ALBERTO, il quale ha concluso per l’accoglimento dell’unico motivo;
sentito l’avv. A.M. Ursino per il ricorrente, per delega.
FATTI DI CAUSA
d.M.G. citò innanzi al giudice di pace di S. Giovanni Rotondo la Poste Italiane s.p.a. per la relativa condanna al pagamento della somma di Euro 397,73 a titolo d’integrazione di quanto corrisposto alla scadenza del buono postale fruttifero a termine emesso il 26.2.96.
Il giudice adito accolse la domanda; la Poste Italiane s.p.a. propose appello. Il Tribunale di Foggia dichiarò estinto il giudizio in quanto l’appellante si era costituita oltre il termine di 10 gg. dalla notificazione dell’appello.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con cui è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 1, art. 348 c.p.c., comma 1, avendo il giudice di secondo grado errato nel far decorrere il termine per la costituzione dell’appellante dalla consegna dell’atto di appello all’ufficiale notificante e non dalla consegna dell’atto al destinatario. La ricorrente ha altresì riproposto i motivi di merito.
Con ordinanza interlocutoria del 30.1.17, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, assegnando 60 gg. dalla comunicazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, non avendo la ricorrente provveduto al rinnovo della notifica del ricorso disposto con l’ordinanza interlocutoria sopra menzionata In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018