Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30919 del 29/11/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25024-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

***** SRL;

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 633/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21 marzo 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’intimata ***** S.r.l. non ha svolto difese, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a una cartella di pagamento avente ad oggetto un carico tributario per l’anno 2001.

Il ricorso, indirizzato alla società ***** S.r.l., dichiarata nelle more fallita, e non alla curatela fallimentare, è in ogni caso inammissibile, non essendo andata a buon fine la notifica per irreperibilità del destinatario (Cass. sez. un. n. 14916/16, secondo cui la notifica meramente tentata ma non compiuta è una notifica in definitiva omessa, quindi, inesistente), senza che il procedimento notificatorio sia ripreso entro il termine indicato da Cass. sez. un. n. 14594/16.

Non avendo l’intimata svolto difese, nulla va statuito per le spese, mentre, poichè l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, soccombente, è ente pubblico economico, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, come tale ammesso alla prenotazione a debito, non trova applicazione, il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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