LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25024-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
***** SRL;
contro
– intimata –
avverso la sentenza n. 633/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21 marzo 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 ottobre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’intimata ***** S.r.l. non ha svolto difese, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a una cartella di pagamento avente ad oggetto un carico tributario per l’anno 2001.
Il ricorso, indirizzato alla società ***** S.r.l., dichiarata nelle more fallita, e non alla curatela fallimentare, è in ogni caso inammissibile, non essendo andata a buon fine la notifica per irreperibilità del destinatario (Cass. sez. un. n. 14916/16, secondo cui la notifica meramente tentata ma non compiuta è una notifica in definitiva omessa, quindi, inesistente), senza che il procedimento notificatorio sia ripreso entro il termine indicato da Cass. sez. un. n. 14594/16.
Non avendo l’intimata svolto difese, nulla va statuito per le spese, mentre, poichè l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, soccombente, è ente pubblico economico, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, come tale ammesso alla prenotazione a debito, non trova applicazione, il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018