LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22025-2017 proposto da:
I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 755/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, il contribuente impugna la sentenza della CFR del Lazio, relativa all’impugnazione di un estratto di ruolo per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento.
Il ricorrente, con un primo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,art. 139 c.p.c. e art. 2700 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avevano ritenuto corretta La notifica della cartella di cui all’estratto di ruolo impugnato, benchè non fosse stata inviata la raccomandata informativa, alla stregua della normativa di cui alla rubrica.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto, i giudici d’appello, ritenendo corretta la notifica della cartella avevano implicitamente considerato assorbite le eccezioni relative all’omessa notifica del verbale di accertamento nonchè quelle di merito.
Il primo motivo di ricorso è infondato, con assorbimento del secondo. Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di avviso di accertamento, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del c.p.c., richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”(Cass. n. 2868/17).
Tuttavia, nel caso di specie, in disparte il profilo di autosufficienza sul documento su cui si fonda il ricorso, per stessa affermazione del ricorrente (p. 6 e 7 del ricorso), tale raccomandata informativa risulta inviata, attesa l’attestazione del messo, quand’anche con dicitura prestampata e con l’indicazione del numero della raccomandata sul retro della fotocopia della relata di notifica e la data d’invio, dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, nella specie non presentata; infatti, l’attestazione fa piena prova anche del contenuto dell’attività attestata.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’agenzia fiscale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018