LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9756-2016 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio STUDIO LEGALE ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ROMANO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BENEVENTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2149/2015 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo, il rigetto del secondo e l’assorbimento del terzo motivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso notificato in data 9 giugno 2011 G.A. impugnava davanti al Giudice di Pace di Benevento il verbale di contestazione n. 55651 CV, prot. 397/2011 del 31.03.2011 elevato dalla Polizia Municipale di Benevento per la violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, in quanto aveva omesso, quale proprietario dell’auto Mercedes tg. *****, interessata da un precedente verbale di contravvenzione al codice della strada, di comunicare le generalità complete del conducente del veicolo in occasione dell’infrazione, ed in vista della decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.. Deduceva che in realtà aveva assolto all’invito formulatogli dalla Polizia Municipale in quanto con la missiva del 18 marzo 2011 aveva comunicato di non essere in grado di individuare chi fosse alla guida al momento della contestazione, poichè l’auto era destinata a soddisfare le esigenze sia del nucleo familiare del proprietario sia quelle lavorative, atteso che era utilizzata a servizio dello studio legale con il quale collaborava. Inoltre, richiamato il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005 che ha escluso che possa addivenirsi alla decurtazione dei punti della patente del proprietario in caso di mancata identificazione del conducente, doveva reputarsi che la risposta fornita alla richiesta di indicazione del conducente avesse soddisfatto l’obbligo di collaborazione su di lui incombente, non potendo quindi essere irrogata la sanzione di cui al verbale opposto.
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 2428/2011 del 12 ottobre 2011 rigettava l’opposizione ed il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 2149/2015 del 14 ottobre 2015 rigettava l’appello del G..
A tal fine riteneva che anche la Corte di cassazione aveva evidenziato che il proprietario di un veicolo, in tema di violazioni del codice della strada, in quanto responsabile della circolazione, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione del veicolo, e deve di conseguenza comunicare la sua identità all’autorità amministrativa che gliene faccia richiesta, esponendosi altrimenti alla sanzione di cui all’art. 126 bis C.d.S., e ciò senza che possa addursi a giustificazione il fatto di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.
Nel caso di specie, la missiva inviata dall’appellante non poteva ritenersi idonea a soddisfare l’obbligo di collaborazione posto dalla norma, in quanto, ancorchè sia ammissibile che una vettura possa essere utilizzata da più familiari o dipendenti, il proprietario deve conoscere l’identità del conducente, in quanto era ben possibile conservarne memoria, atteso che l’infrazione era stata commessa solo due mesi prima della richiesta.
La sentenza d’appello, inoltre, poneva le spese di lite a carico dell’appellante.
Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione G.A. sulla base di tre motivi.
Il Comune di Benevento non ha svolto difese in questa fase.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e precisamente si evidenzia che la Corte Costituzionale aveva effettuato una lettura correttiva del testo dell’art. 126 bis C.d.S., imponendo con la sentenza n. 165 del 2008 che il giudice di merito debba motivare in ordine alle ragioni per le quali il proprietario non sia stato in grado di indicare il nominativo del conducente.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 3, in quanto, richiamato quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 165 del 2008, si deduce che le giustificazioni addotte dal ricorrente al fine di spiegare le ragioni per le quali non era in grado di individuare il conducente del veicolo, erano del tutto soddisfacenti, con la conseguenza che la sentenza di appello, nel confermare la legittimità della pretesa sanzionatoria, ha violato il precetto indicato.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1-11 in punto di determinazione delle spese di lite, atteso che il Tribunale ha liquidato l’importo di Euro 1.620,00 in favore del Comune, facendo applicazione dei valori tabellari previsti per lo scaglione di valore superiore ad Euro 1.100,00, senza avvedersi che in realtà il valore della controversia era inferiore a tale soglia.
3. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro evidente connessione, in quanto contestano nel loro insieme la valutazione del giudice di appello circa l’inadeguatezza delle giustificazioni addotte dal ricorrente in merito alla dedotta impossibilità di comunicare alla PA l’identità del conducente al momento della precedente infrazione sanzionata.
I motivi sono infondati.
Sulla questione di diritto involta dai mezzi di censura questa Corte si è reiteratamente espressa, affermando il principio che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 126 bis, comma 2 codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (si veda, nella giurisprudenza anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2008, la sentenza n. 13748/2007 e, nella giurisprudenza posteriore a detta sentenza della Corte costituzionale, le pronunce nn. 12482/2009, 21957/2014 e 25593/2017).
Sul tema è da ultimo intervenuta l’ordinanza di questa Sezione n. 9555/2018, che – riconsiderando la summenzionata giurisprudenza di legittimità alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 165/08 – ha affermato che “in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo e art. 180 C.d.S., comma 8, occorre distinguere la condotta – di per sè meritevole di sanzione – del proprietario che semplicemente non ottemperi all’invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità”.
Il Collegio condivide e fa proprio il nucleo centrale del principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 9555/2018, là dove si afferma che la sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 impone di distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell’identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del conducente; del resto, la suddetta distinzione è stata recepita dallo stesso legislatore con il D.L. n. 262 del 2006, art. 2,comma 164, lett. b), convertito in legge con la L. n. 286 del 2006 (anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 ma non applicabile ratione temporis nel giudizio dove era stato sollevato l’incidente di legittimità costituzionale definito con tale sentenza), che ha modificato il sesto periodo dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2 limitando la punibilità dell’omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all’ipotesi che tale comunicazione venga omessa “senza giustificato e documentato motivo”.
In definitiva, quindi, per le fattispecie a cui si applica ratione temporis il testo dell’art. 126 bis C.d.S. successivo alla modifica recata dal D.L. n. 286 del 2006, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l’identità del conducente sia, in primo luogo, “documentato” e, in secondo luogo, “giustificato”. Lo stabilire se il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la propria non conoscenza dell’identità del conducente sia “documentato” costituisce certamente accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5; potendosi comunque precisare, per esigenze di nomofilachia, che la correlazione tra il D.L. n. 286 del 2006, emanato il 3 ottobre 2006, e la precedente ordinanza della Corte costituzionale n. 244/2006, pubblicata il 22 giugno 2006 (nella quale già era stata evocata la possibilità di attribuire rilievo esimente alla condotta di colui che, “presentandosi o scrivendo”, avesse rappresentato l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa comunicazione dell’identità del conducente) impongono di interpretare, teleologicamente, l’aggettivo “documentato” in senso estensivo, quale sinonimo di “provato”, non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l’acquisizione di prove costituende.
Per quanto poi riguarda l’apprezzamento in ordine alla sussistenza di un motivo che giustifichi la dichiarazione di contenuto negativo del proprietario del veicolo, il Collegio ritiene che il principio, enunciato nella citata ordinanza n. 95512018, che assegna la funzione istituzionale di compiere tale apprezzamento al giudice di merito è certamente condivisibile con riferimento al giudizio di fatto che è insito in tale apprezzamento, ossia con riferimento alla ricostruzione del “fatto storico”, vale a dire la ricostruzione degli accadimenti nei quali si risolve e si sostanzia la vicenda sottoposta al vaglio giudiziale; ma tale principio va integrato con la precisazione che la valutazione che il giudice di merito, una volta ricostruito il “fatto storico”, compie sul medesimo – al fine di attribuirgli o negargli idoneità a giustificare la dichiarazione negativa – è un giudizio di diritto, come tale sindacabile in sede di legittimità. Deve, infatti, al riguardo, sottolinearsi che la nozione di “giustificato motivo” della mancata conoscenza dell’identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui all’art. 126 bis C.d.S., comma 2, è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo. Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione implicitamente richiama. Nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto in una norma elastica, il giudice compie, dunque, un’attività di interpretazione della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (così Cass. S.U. n. 2572/2012).
Il suddetto giudizio è pertanto censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, quando il medesimo si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (Cass. n. 3645/99); fermo restando che, come accennato sopra, l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, ed è sindacabile in cassazione solo a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (per l’enunciazione di tali principi, con riferimento alla clausola generale rappresentata dalla giusta causa di licenziamento, si veda Cass. n. 5095/2011).
Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte deve dunque affermarsi il principio che il giudizio operato dal giudice di merito sulla qualificazione delle ragioni esposte dal proprietario del veicolo come giustificato motivo di non conoscenza dell’identità del conducente è censurabile in sede di legittimità, con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente.
Nella specie, la censura proposta al riguardo dal ricorrente si palesa infondata, giacchè il tribunale di Benevento ha valorizzato lo standard, conforme ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale, circa il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l’identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione.
In ragione dell’esistenza di tale dovere, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l’ipotesi, oggetto della sentenza di questa Sezione n. 22042/09, del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).
La clausola generale del “giustificato motivo” va dunque, in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l’identità del conducente del veicolo; non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo. Si tratterà di misure – ed è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali non catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, evidentemente essendo che la gestione di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare; anche in quest’ultimo caso, tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un dovere di controllo e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dei componenti del nucleo e la cui inosservanza lo espone, qualora non dimostri di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsabilità prevista dall’art. 126 bis C.d.S., comma 2.
La sentenza gravata risulta essersi conformata nelle sue conclusioni a tali parametri valutativi, avendo richiamato l’onere gravante sul proprietario, anche in caso di conduzione affidata a familiari o dipendenti, di conoscere l’identità del conducente, evidenziandosi altresì che il contenuto lasso di tempo intercorso tra la data del verbale di contravvenzione e quella di richiesta del nominativo, non risultava idoneo a precludere.
4. Il terzo motivo è invece fondato.
In ragione dell’ammontare della sanzione irrogata e dell’ammontare complessivo della somma richiesta nel verbale opposto (Euro 411,80 comprensivi anche di Euro 13,80 per spese di notifica e di accertamento), risulta del tutto corretta l’indicazione del valore della controversia in un importo inferiore alla cifra di Euro 1.033,00, ancorchè si tratti di dichiarazione resa ai fini del versamento del contributo unificato.
Ne consegue che, la liquidazione delle spese a carico dell’appellante soccombente andava compiuta sulla base dei valori tariffari di cui al DM n. 55/2014 (la cui applicazione non è in alcun modo contestata), ma in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore inferiore ad Euro 1.100,00.
Sebbene in motivazione il Tribunale non abbia individuato specificamente lo scaglione in base al quale intendeva calcolare le spese di lite, nel dispositivo, ed in relazione alle fasi per le quali è stato riconosciuto lo svolgimento di attività difensiva, sono riportati degli importi (Euro 405,00 per la fase di studio, Euro 405,00 per la fase introduttiva ed Euro 810,00 per la fase decisoria), che appaiono corrispondere ai valori medi dei compensi determinati sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.000,00.
La somma complessivamente liquidata, pari ad Euro 1.620,00 risulta poi di entità evidentemente superiore a quanto liquidabile, in relazione alle medesime fasi riconosciute dal Tribunale (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria) facendo applicazione dei valori massimi previsti per lo scaglione effettivamente suscettibile di trovare applicazione alla luce del valore della controversia, e cioè Euro 792,00 (di cui Euro 225,00 per la fase di studio, Euro 225,00 per la fase introduttiva ed Euro 342,00 per la fase decisoria).
Ne risulta che, essendo la liquidazione avvenuta in misura eccedente i massimi tariffari, ed in assenza di qualsivoglia motivazione da parte del giudice di appello volta a giustificare tale deroga (cfr. per la necessità di apposta motivazione per spostamenti al di sopra dei massimi ovvero al di sotto dei minimi tariffari, Cass. n. 11601/2018; Cass. n. 2386/2017), è fondata la dedotta violazione delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014.
Il motivo deve essere accolto e la sentenza cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ritiene la Corte che la causa possa essere decisa nel merito, provvedendosi alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, sulla base dello scaglione corrispondente al valore della controversia, e facendo applicazione dei valori medi, dovendosi a tal fine rideterminare le spese alle quali deve essere condannato l’appellante nell’importo di Euro 440,00 (Euro 125,00 per la fase di studio, Euro 125,00 per la fase introduttiva ed Euro 190,00 per la fase decisoria), il tutto oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti.
Inoltre, attesa la riforma parziale della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, reputa il Collegio che debba confermarsi, in ragione della prevalente soccombenza del ricorrente, la condanna al rimborso in favore del Comune di Benevento delle spese del giudizio di appello, lasciando immutata la regolamentazione delle spese di primo grado, come disposta dal giudice di pace, e dichiarando non ripetibili le spese del giudizio di legittimità, atteso anche il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello dovute dal ricorrente in favore del Comune di Benevento in complessivi Euro 440,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Chiara Gambatesa dichiaratasene antistataria;
Conferma le statuizioni in punto di spese di lite del giudice di primo grado e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018