LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 22941/2014 r.g. proposto da:
P.M.F., (cod. fisc. *****), in proprio e quale figlio legittimo del defunto P.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Prof. Ennio Amodio, nonchè dagli Avvocati Agostina Delle Fave e Brunella Ariganello, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via G. Nicotera n. 29.
– ricorrente –
contro
RCS MEDIAGROUP s.p.a., (cod. fisc. *****), incorporante per fusione di RCS Quotidiani s.p.a., con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. G.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Caterina Malavenda e Valentino Sirianni, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Carlo Pessaglia n. 11.
– controricorrente –
e GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del Presidente pro tempore, procuratore speciale rag. Gi.Fa., rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 17/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che, con ordinanza interlocutoria del 5 novembre 2018, n. 28084, la Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – con il cd. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale degli ordinamenti interno e sovranazionale;
considerato che la decisione di questo giudizio postula la trattazione di problematiche affatto connesse alla suddetta questione, sicchè ne è opportuno il suo differimento in attesa del descritto, invocato intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza ad esse rimessa dall’ordinanza interlocutoria n. 28084 del 5 novembre 2018.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018