LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11802/2017 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO VENTURI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA, in persona del Dott. C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI, 60, presso lo studio dell’avvocato DARIO BOLOGNESI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.F., B.M., F.C., V.L.;
– intimati –
nonchè da:
F.F., B.M., F.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO L. GAUDENZI, STEFANIA GAUDENZI giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO VENTURI giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
Nel presente ricorso – concernente una pronuncia emessa in un giudizio di rinvio che si è svolto, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., davanti alla Corte di appello civile, in seguito alla cassazione in sede penale, ai soli effetti civili, della sentenza di appello di assoluzione dell’imputato perchè il fatto non costituisce reato – si pongono le questioni dell’eventuale vincolo del giudice civile del rinvio alle statuizioni sul punto emergenti dalla pronuncia della Corte di Cassazione in sede penale, nonchè della regola di giudizio propria del giudizio penale (criterio cd. “della ragionevole certezza”), ovvero di quella propria del giudizio civile (criterio cd. del “più probabile che non”), ai fini dell’accertamento del nesso causale tra condotta ed evento.
CONSIDERATO
che:
Le questioni sono di particolare rilievo nomofilattico, delle quali è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
dispone la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018