LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15538-2017 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso 10 studio dell’avvocato CHIARA RUDEL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO AURITI;
– ricorrente –
contro
LA GALLICANA 68 – SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA’
LIMITATA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2925/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
FATTO E DIRITTO
ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Roma, dichiarata ammissibile la domanda avanzata da R.E., avendo il Giudice dell’impugnazione ritenuto sussistere, a differenza di quello di primo grado, la legittimazione passiva della convenuta La Gallicana 68-Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, rigettò, tuttavia la domanda della R., diretta ad ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di una porzione del terreno destinata a giardino, eccedibile attraverso il terrazzo pertinenziale della mansarda della predetta;
ritenuto che con i due esposti motivi, fra loro correlati, la R. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1, art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 1158 e 1163 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che: a) poichè il possesso deve presumersi in capo a colui il quale esercita il potere di fatto, stante che da oltre venti anni la ricorrente godeva dell’area a verde, che la Cooperativa non aveva dimostrato il contrario e che era onere di quest’ultima provare che si fosse trattato di originaria detenzione, l’interpretazione giuridica resa dalla sentenza era erronea; 2) poichè non era dato riscontrare vizio del possesso, perdurato per oltre venti anni, non avrebbe potuto assumere rilievo la circostanza che Q.I. (alla quale, in qualità di socia era subentrata la R.) non aveva mai rivendicato la proprietà esclusiva in seno alle assemblee, nelle quali si era discusso dell’assegnazione definitiva ai soci del terreno di cui si discute;
ritenuto che è stato depositato il 21/5/2018 atto di rinuncia della ricorrente e che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza spese, non avendo la controparte svolto difese.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018