LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21972-2017 proposto da:
QUALISAN CONSULTING s.r.l. in liquidazione – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 189, presso lo studio dell’avvocato Mele Enrico che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Cerino Ciro la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
ricorrente
contro
G.S. – c.f. *****;
– intimato –
e PROGETTO PROFESSIONE s.r.l. – c.f. *****;
– intimata –
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2570/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi.
FATTO E DIRITTO
Preso atto che la “Qualisan Consulting” s.r.l. in liquidazione ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
dato atto che G.S. e la “Progetto Professione” s.r.l. non hanno svolto difese;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto al contempo che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “Qualisan Consulting” s.r.l. in liquidazione ed iscritto al n. ***** R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente s.r.l. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018