Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31145 del 03/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21972-2017 proposto da:

QUALISAN CONSULTING s.r.l. in liquidazione – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 189, presso lo studio dell’avvocato Mele Enrico che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Cerino Ciro la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

G.S. – c.f. *****;

– intimato –

e PROGETTO PROFESSIONE s.r.l. – c.f. *****;

– intimata –

avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2570/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che la “Qualisan Consulting” s.r.l. in liquidazione ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;

dato atto che G.S. e la “Progetto Professione” s.r.l. non hanno svolto difese;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

ritenuto al contempo che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “Qualisan Consulting” s.r.l. in liquidazione ed iscritto al n. ***** R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente s.r.l. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018

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