LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29897-2017 R.G. proposto da:
C.T.E. DI P.V. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERCARLO CASTAGNETTI, GIUSEPPE ZAVARONI;
– ricorrente –
contro
G.L.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 744/2017 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, che conclude per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, con conseguente dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di La Spezia.
RILEVATO
che:
1.La s.n.c. C.T.E. di P.V. e C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, notificato il 7.12.2017, contro G.L., avverso la sentenza n. 744 del 14.11.2017 del Giudice di Pace di La Spezia, con la quale questi si dichiarava incompetente per valore a decidere la causa (avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali riportati dalla società a seguito di un tamponamento a catena che aveva coinvolto una sua autovettura) in favore del tribunale.
2. La parte controricorrente non ha presentato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice di pace a decidere la causa.
4. Il procuratore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia nel termine per depositare la memoria.
Dato atto dell’intervenuta rinuncia del ricorrente, occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio.
Nulla sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018