Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31289 del 04/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10401-2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato GABRIELA CATERINA FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LIMINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 09 ottobre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RITENUTO IN FATTO

A.A. impugnava l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 94 del 2009 emesso dal Comune di Santi Cosma e Damiano per omessa dichiarazione di inizio occupazione e mancato pagamento della Tarsu relativa all’anno 2006.

Il contribuente eccepiva che nessuna delle due unità abitative oggetto di accertamento fosse da ritenersi soggetta al pagamento della Tarsu atteso che erano state adibite a civile abitazione nel 2007 mentre nei periodi antecedenti erano inutilizzate e non avrebbero potuto produrre rifiuti. La causa veniva discussa in pubblica udienza alla quale partecipava la sola parte resistente che ne aveva fatto richiesta con controricorso non notificato e quindi in violazione del contraddittorio.

La CTP di Latina rigettava il ricorso. Il contribuente impugnava la sentenza affermando che solo all’udienza pubblica di discussione aveva appreso che il giudizio di primo grado era stato trattato in violazione del contraddittorio.

La CTR del Lazio, con sentenza n. 524/39/13 rigettava il ricorso sul presupposto che il contribuente non avesse fornito la prova della non attitudine dei locali a produrre rifiuti.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Comune di Santi Cosma e Damiano resisteva con controricorso.

Con istanza depositata il 19 ottobre 2018 i procuratori delle parti costituite comunicavano che la pretesa tributaria oggetto dello spiegato ricorso per cassazione era stata definita dal contribuente attraverso l’accesso alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6-ter, come convertito con L. n. 225 del 2016, approvata con Delib. C.C. Comune di Santi Cosma e Damiano 1 febbraio 2017, n. 1.

RITENUTO IN DIRITTO

Nel corso del giudizio è stato documentato – con la produzione di una dichiarazione di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta dal difensore del ricorrente munito del relativo potere, accettata dal difensore della parte resistente, che la pretesa tributaria oggetto dello spiegato ricorso per cassazione è stata definita dal contribuente attraverso l’accesso alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6-ter, come convertito con L. n. 225 del 2016, approvata con Delib. C.C. Comune di Santi Cosma e Damiano 1 febbraio 2017, n. 1.

Deve essere conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere (Cass. n. 24083 del 2018).

Le spese del giudizio devono essere compensate in considerazione della concorde richiesta delle parti sul punto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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