Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31380 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4174-2018 proposto da:

D.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GALELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.A., C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO SICIGNANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 28382/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Con sentenza n. 28382/2017, questa Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto da D.A.C. contro la sentenza 12.7.2012 della Corte d’Appello di Roma, rilevando che la dichiarazione – contenuta nel ricorso – di avvenuta notifica della sentenza impugnata imponeva alla ricorrente di depositare ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, la copia autentica della sentenza corredata della relazione di notificazione, adempimento nel caso di specie non assolto.

Il giudizio di merito verteva su un trasferimento immobiliare.

2 Contro la citata sentenza la D.A. propone ricorso per revocazione a cui resistono con controricorso I. e C..

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso e la parte ricorrente ha depositato una memoria.

3 Con l’unico motivo si chiede la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendosi che i giudici di legittimità sarebbero incorsi in un duplice errore di fatto. Innanzitutto, avrebbero errato ad indicare il 7.7.2012 come data di notifica della sentenza, invece del 7.9.2012 indicato in ricorso, il che rendeva tempestiva la notifica dell’impugnazione avvenuta il 13.11.2012, quindi nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., considerando il periodo di sospensione dei termini in periodo feriale.

Altra svista della Corte di Cassazione consiste, secondo la ricorrente, nel non avere preso in esame la denunzia di smarrimento dell’originale della sentenza d’appello presentata ai Carabinieri 1’8.11.2012, allegata al ricorso per cassazione e depositata al momento dell’iscrizione a ruolo. Tale denunzia, ad avviso della D.A., andava considerata come equipollente della relata di notifica mancante e quindi rendeva tempestiva e precedibile l’impugnazione, considerata anche la conferma di controparte circa la data di notifica della sentenza di appello.

4 Il ricorso per revocazione è inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola.

a) Come già affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017 Rv. 645764).

Infatti, sebbene la finalità posta dal legislatore con l’imposizione della produzione della copia autentica della sentenza con relata di notifica, ove la sentenza impugnata sia stata notificata, ha lo scopo di agevolare il controllo del giudice circa la tempestività dell’impugnazione, in ogni caso l’art. 369 c.p.c. pone un requisito autonomo di procedibilità del ricorso, il cui mancato rispetto determina la conseguenza dettata dal legislatore, indipendentemente dal fatto che il ricorso stesso si riveli poi tempestivo, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386/2017 cit.).

Rispondendo poi alle considerazioni svolte in memoria, va osservato che proprio la citata sentenza delle S.U., analizzando compiutamente il tema della improcedibilità anche alla luce dei principi elaborati dalla CEDU e ritenendo conforme a tali principi la soluzione “più liberale” adottata, non ha mancato di evidenziare che la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili, trattandosi di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.

Nè può giovare alla ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta la parte dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (la sentenza di appello venne infatti pubblicata il 12.7.2012 e il ricorso per cassazione venne notificato, come attesta la stessa ricorrente, il 13.11.2012).

Aggiungasi poi il rilievo che si sta discutendo di una norma (l’articolo 369 c.p.c.) che – non a caso – il legislatore del 2016, in sede di modifica delle disposizioni del giudizio di cassazione, non ha ritenuto assolutamente di toccare.

b) Quanto al secondo profilo su cui si fonda la domanda di revocazione (omessa percezione della presenza, in allegato al ricorso per cassazione, della denunzia di smarrimento della sentenza notificata e asserita equipollenza di tale denunzia alla relata di notifica), rileva la Corte che la denunzia ai Carabinieri reca la data del 8.11.2012 mentre il ricorso risulta notificato il 13.11.2012, per cui la parte ricorrente, nel termine di 20 giorni dalla notifica, prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso e degli altri documenti richiesti, ben avrebbe potuto agevolmente attivarsi per ottenere dal notificante – e non dal cancelliere (e così si risponde anche all’altra obiezione mossa in memoria), il rilascio di copia del documento smarrito e produrlo, ma non l’ha fatto (su tale onere di esibizione, v. Sez. 1, Ordinanza n. 14536 del 29/09/2003 Rv. 567246), così come non risulta proposta nessuna istanza di rimessione in termini.

Infine, la svista che si addebita alla Corte di cassazione, non è neppure decisiva perchè la denunzia di smarrimento della sentenza notificata non certo può valere come equipollente della relazione di notifica, trattandosi di un atto con oggetto e finalità completamente diversi: la notifica infatti serve a portare ufficialmente a conoscenza di un terzo l’atto a cui si riferisce (atto che deve essere necessariamente consegnato in copia al destinatario), mentre la denunzia di smarrimento presuppone proprio la mancanza dell’atto e serve a segnalare l’evento alle autorità competenti e a consentire la richiesta di un duplicato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle ulteriori spese. Considerato che trattasi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15% sui compensi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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