LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GUIDO Federico – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21345-2017 proposto da:
D.M.S.A., M.F., elettivamente domiciliati ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARONNA ANDREA;
– ricorrenti –
contro
P.G., P.F., P.A., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CICCHIRILLO GIUSEPPE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 233/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.
RITENUTO
che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione proposta da M.F. e D.M.S.A. nei confronti di P.P., P.F., P.G. e P.A., tutti eredi di P.D., avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di regolamento di confini di P.D., deceduto in corso di causa, e rigettata quella riconvenzionale d’acquisto per usucapione;
che avverso la statuizione d’appello ricorrono il M. e il D.M., i quali hanno ulteriormente illustrato il ricorso con successiva memoria;
che i P. si difendono con controricorso.
CONSIDERATO
che il ricorso appare manifestamente privo di giuridico fondamento per quanto segue:
1. quanto al primo motivo, con il quale viene prospettata violazione degli artt. 112 e 283 c.p.c., per non avere la Corte d’appello deciso a riguardo dell’istanza di revoca della condanna a pena pecuniaria in precedenza inflitta agli appellanti, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., comma 2, nonostante che con le conclusioni formulate gli odierni ricorrenti ne avessero chiesto la revoca:
– la pretesa è radicalmente destituita di giuridico fondamento, essendo da escludere che la questione costituisse punto di domanda, trattandosi, per vero, di una sollecitazione a rivedere la valutazione che aveva portato all’applicazione della sanzione processuale, sollecitazione, all’evidenza, non condivisa dalla Corte di merito, la quale, disatteso in toto l’appello, non ha ritenuto di riconsiderare il giudizio sanzionatorio, senza che sul punto fosse occorrente una specifica risposta motivazionale;
2. quanto al secondo motivo, con il quale, ancora una volta, si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c.:
– non ha pregio alcuno l’assetto, secondo il quale la Corte d’appello aveva duplicato statuizione a riguardo della condanna al rimborso delle spese della CTU, per essere stato un tale rimborso già disposto in primo grado, essendo di palmare evidenza che con la statuizione qui contestata la sentenza d’appello ha regolato definitivamente quelle spese, senza con ciò far luogo a duplicazione di sorta;
3. quanto al terzo motivo, con il quale viene contestata violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., non condividendo i ricorrenti il risaltato al quale era pervenuto il giudizio di merito, sulla scorta delle indicazioni del CTU, senza tenere conto della situazione dei luoghi (il fondo dei P. si era sempre trovato in posizione più elevata rispetto all’altro) e valorizzando, a dispetto delle emergenze in loco, le carte catastali:
– la Corte d’appello, confermando la decisore di primo grado, ha condiviso l’apporto di sapere proveniente dal CTU, facendolo consapevolmente proprio e tenuto conto degli atti catastali integranti gli strumenti negoziali;
– per l’ammissibilità della censura è, pertanto, necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385);
– non solo non consta una tale elaborazione impugnatoria, ma i ricorrenti indugiano su considerazioni non conoscibili da parte di questa Corte, la quale non ha accesso agli atti di merito, e non si misurano efficacemente con la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale, dopo aver correttamente inquadrato l’istituto del regolamento dei confini e l’onere probatorio ad esso connaturato (vindicatio duplex incertae partis, svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur), ha, con incensurabile vaglio di merito, ritenuto di dare prevalenza alle indicazioni catastali ricavabili dagli atti traslativi;
4. quanto al quarto motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., per avere la Corte locale confermato la decisione di primo grado che, aveva svalorizzato l’esito della prova testimoniale:
– si richiede, anche in questo caso, del tutto inammissibilmente, al Giudice di legittimità di far luogo ad un nuovo vaglio probatorio, solo dal cui esito auspicato si ricaverebbe una situazione fattuale sussumibile ai sensi dell’art. 1158 c.c., norma che, pertanto appare essere stata non precipuamente evocata, mero usbergo per avere accesso ad una inammissibile rivalutazione del fatto in sede di legittimità;
5. quanto alla doglianza rubricata come quinto motivo, con la quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.:
– trattasi di annotazione estranea al modello censuratorio, non costituendo altro che la conseguenza dovuta all’avverarsi dell’auspicato evento di accoglimento del ricorso;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;
considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018