LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GUIDO Federico – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13702-2018 proposto da:
C.L.R. RICORSO NON DEPOSITATO AL 16 MAGGIO 2018;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato “il 02/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.
CONSIDERATO
che il ricorso di cui in epigrafe non consta essere stato iscritto a ruolo nei termini, siccome attestato dalla Cancelleria;
considerato che il Ministero della Giustizia, rappresentato ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
che, per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al rimborso delle spese legali in favore della controparte, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della natura dell’affare e delle attività svolte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in favore del controricorrente, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018