Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31390 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GUIDO Federico – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13702-2018 proposto da:

C.L.R. RICORSO NON DEPOSITATO AL 16 MAGGIO 2018;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato “il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

CONSIDERATO

che il ricorso di cui in epigrafe non consta essere stato iscritto a ruolo nei termini, siccome attestato dalla Cancelleria;

considerato che il Ministero della Giustizia, rappresentato ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;

che, per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al rimborso delle spese legali in favore della controparte, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della natura dell’affare e delle attività svolte.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in favore del controricorrente, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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