LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GUIDO Federico – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 17113-2018 proposto da:
B.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 8809/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.
FATTO E DIRITTO
L’avv. Pottino Guido Maria, procuratore di B.C.G. resistente nel ricorso RG n. 29744/2014, proposto da Atradius Credit Insurance, definito con ordinanza 8809/2018, che ha rigettato il ricorso con condanna alle spese in Euro 3200 in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori, chiede la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione delle spese in suo favore.
La richiesta è fondata come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis S.U. 16037/2010).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza n. 8809/2018 sia corretta stabilendo che il dispositivo sia integrato nel senso che la condanna di parte ricorrente alle spese in uro 3200 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15% in favore di ciascun controricorrente, dopo le parole “contributo unificato”, con’ la seguente dizione: “con distrazione in favore dell’Avv. Pottino Guido Maria per quanto attiene alla liquidazione relativa a B.C.G. “.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018