LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15885-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.T.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 278/9/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA depositata il 25 maggio 2011 non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 92 dicembre 2009, che aveva accolto parzialmente il ricorso di B.T. avverso cartella di pagamento per carente o omesso versamento IVA IRPEF IRAP 2002;
l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6”;
il contribuente è rimasto intimata.
CONSIDERATO
Che:
1.1. l’Agenzia ricorrente lamenta che i Giudici di merito avrebbero violato le norme citate in premessa, ritenendo nulla la cartella di pagamento per il solo fatto dell’omessa previa comunicazione dell’esito della liquidazione;
1.2. la censura è fondata atteso che, come ribadito da questa Corte (Cass. 795 e 7536/2011; Cass. 8342/2012), in tema di riscossione delle imposte, anche la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, Statuto del Contribuente, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, non ricorrente nel caso, di specie, di omessi versamenti di imposta senza alcuna contestazione o modifica circa ì dati esposti nella dichiarazione;
1.3. in ogni caso, anche prima dell’entrata in vigore di detto Statuto, si è costantemente ritenuto non costituire motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’omissione della comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate aì fini dell’imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto;
2. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese alla CTR della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018