LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 11527/2014 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via A.
Bertoloni n. 41, presso lo studio dell’Avvocato Mauro Morelli, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Marzia Sbragaglia giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** Soc. Coop. a r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa Ma.Ra., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Marcone, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Domenica Paola Valtancoli giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FERRARA, depositato il 30/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, concluso per il rigetto della eccezione preliminare del controricorrente e per l’accoglimento per quanto di ragione;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati Mauro Morelli e Marzia Sbragaglia che hanno chiesto l’accoglimento;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Domenica Paola Valtancoli che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice delegato al fallimento di ***** s.c. a r.l. non ammetteva al passivo della procedura, perchè sfornito di ogni supporto probatorio, il credito vantato da M.F. a titolo di risarcimento del danno che questi asseriva di avere subito in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo assunto dalla società poi fallita, in sede di acquisto delle quote della compagine S.M.M. s.r.l., di retrocedere il 20% delle stesse al venditore.
2. Il Tribunale di Ferrara, con decreto depositato in data 30 ottobre 2013, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta dal M. e ammetteva il suo credito al passivo in sede chirografaria nella misura di Euro 185.000, così quantificando il pregiudizio subito per il mancato riconoscimento del diritto di opzione.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia M.F. al fine di far valere due motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.c. a r.l. che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, poichè lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 99, u.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. La procedura controricorrente ha rappresentato che il decreto impugnato è stato comunicato dalla cancelleria del Tribunale di Ferrara al difensore Avv. Michele Marone e al domiciliatario Avv. Maria Gloria Fini a mezzo posta elettronica certificata in data 30 ottobre 2013 e a suffragio di tale eccezione ha prodotto copia semplice della ricevuta telematica dei biglietti di cancelleria attestanti la data, il destinatario, l’identificativo del messaggio e il relativo esito della comunicazione effettuata ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c..
A fronte di questa produzione era onere della controparte disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC inviati dalla cancelleria al difensore e depositati in copia analogica non autenticata.
In mancanza di disconoscimento il tenore dell’eccezione sollevata rende edotta questa Corte del fatto che una comunicazione del decreto da parte della cancelleria era avvenuta, ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c..
Qualora per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio risulti che il provvedimento impugnato era stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione questa Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass. n. 1295/2018, Cass. 7469/2014, Cass. 6706/2013).
Dunque, a fronte del riscontro dell’avvenuta comunicazione sulla scorta dell’eccezione e delle produzioni del controricorrente, era onere del ricorrente produrre copia autentica della decisione impugnata con la connessa relata, in ossequio al disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), a prescindere dalla ritualità della comunicazione avvenuta.
Il mancato deposito del documento impone la constatazione dell’improcedibilità del ricorso.
5. Un simile rilievo ha portata assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018