Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31483 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27349/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO ICHINO, MARGHERITA COVI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2016 R.G.N. 707/2014;

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

RILEVATO IN FATTO

che con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 1, comma 48, Legge (c.d. Fornero) n. 92/2012, S.G. si rivolse al giudice del lavoro di PISA, chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il tre novembre 2012, previa contestazione disciplinare concernente soprattutto varie indebite appropriazioni di somme di danaro, in relazione alle mansioni di cassiere presso la Banca alle cui dipendenze lavorava (Banca Popolare Dauna, poi divenuta CREDEM – Credito Emiliano S.p.a.); che, instauratosi contraddittorio, il giudice adito rigettò la domanda, con ordinanza del 24-082013, avverso la quale il S. propose opposizione, però respinta con sentenza del Tribunale di PISA in data 25-02-2014, laddove si riteneva insussistente la grave ludopatia, indicata dall’opponente come causa originante gli ammanchi contestatigli; che contro tale pronuncia il lavoratore propose reclamo, però respinto anch’esso dalla Corte di Appello di Firenze, giusta la sentenza n. 471/2016, con motivazione contestuale, letta e pubblicata giusta il verbale di udienza del 17 maggio 2016, avuto riguardo alla espletata c.t.u., da cui emergeva soltanto una ludopatia lieve o al più moderata, che non aveva compromesso la capacità d’intendere e di volere del reclamante, sicchè era residuata un’apprezzabile capacità di autocontrollo, atteso che la condotta appropriativa veniva posta in essere proprio in occasione di favorevoli condizioni ambientali, restando accertato che il lavoratore non era soggetto ad alcun impulso ingestibile, operando invece nella piena consapevolezza del disvalore de suo comportamento e sulla base di una valutazione razionale (posso farlo perchè nessuno mi vede);

che non risultava provato il carattere, asseritamente discriminatorio, della condotta datoriale, comunque da escludersi sussistendo palesemente la gusta causa del recesso, avuto riguardo al fatto dell’appropriazione indebita di danaro; che, infine, secondo la Corte fiorentina, non ricorrevano, per le ragioni indicate, le possibili agevolazioni di cui all’art. 52 del c.c.n.l. di settore, poichè la richiesta di aspettativa risultava posteriore alla contestazione disciplinare, trattandosi, ad ogni buon conto, di certificazione proveniente da una struttura medica non pubblica, nè rilevando il richiamo alla definizione di “medico curante” come da circolare PCM 17-07-2008 n. 7, riguardante esclusivamente il rapporto di pubblico impiego.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che avverso la suddetta pronuncia n. 471/16 S.G. ha proposto ricorso per cassazione, come da atto notificato a mezzo p.e.c. 17 novembre 2016, ricorso affidato a tre motivi:

1) omesso esame su un punto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – l’elemento intenzionale della giusta causa di licenziamento – capacità d’intendere e di volere (errore di metodo e/o di valutazione);

2) omesso esame su di un punto decisivo del giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5 – il carattere discriminatorio del licenziamento e la relativa prova);

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del c.c.n.l. sotto più profili – art. 360 c.p.c., n. 3 – laddove la Corte d’Appello, quanto alla richiesta applicazione delle agevolazioni di cui al suddetto art. 52, aveva osservato come la richiesta di aspettativa fosse successiva alla contestazione disciplinare e come, ad ogni buon conto, si trattasse di certificazione proveniente da una struttura medica non pubblica (secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nell’interpretazione dell’anzidetta previsione, dettata dalla contrattazione collettiva, avendone ristretto illegittimamente il campo di applicazione, adducendo motivi ostativi non previsti dalla fattispecie – ossia la contestazione disciplinare e la certificazione sanitaria rilasciata da medico appartenente ad una struttura non pubblica – ed escludendone l’applicabilità a fattispecie come quella in esame del tutto analoghe, nei presupposti e negli effetti, a quelle disciplinate dalla norma stessa, in violazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e licenziamento per giusta causa);

che CREDITO EMILIANO S.p.a. ha resistito all’impugnazione avversaria, mediante controricorso, di cui alla relata di notifica a mezzo posta in data 21-23 dicembre 2016;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;

che il ricorso è inammissibile per varie ragioni;

che, infatti, la Corte di merito con adeguata motivazione ha escluso il nesso di causalità tra la dedotta ludopatia (risultata lieve /moderata) e la condotta contestata al lavoratore, consistita in ammanchi di cassa (pacifica tra le parti), nonchè l’incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti ascritti, ciò sulla scorta di apposita c.t.u. medico legale, espletata altresì con l’ausilio di uno specialista in materia, sicchè, nonostante i rilievi del consulente di parte, l’ausiliare nominato dall’ufficio aveva confermato le proprie conclusioni;

che, quindi, non sono sindacabili in questa sede di legittimità gli accertamenti in punto di fatto compiuti dagli aditi giudici di merito, neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non risultando omesso l’esame di alcun fatto storico e decisivo, nè alcuna motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale, nei sensi indicati dalle note pronunce di questa Corte a sezioni unite, nn. 8053 e 8054 del 2014, sicchè non è consentito altro e diverso apprezzamento delle acquisite emergenze istruttorie;

che, invero, indipendentemente anche dalla ostativa doppia conforme, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., (nella specie pure ravvisabile per difetto di esaurienti allegazioni con il ricorso per cassazione, peraltro non colmabili mediante tardive indicazioni – da cui poter desumere diversità di ragioni inerenti a questioni di fatto tra la pronuncia reclamata e quella qui impugnata – fornite con la successiva memoria, però avente mere finalità illustrative, ma anch’essa comunque nemmeno autosufficiente sul punto), l’impugnazione de qua appare altresì carente ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo omesso, in particolare, di riprodurre compiutamente tutta l’indagine condotta dal c.t.u. e dal consulente specialista, in base alla quale i giudici di merito hanno reputato inconsistenti le giustificazioni addotte dal ricorrente in relazione all’opposto recesso, giudicato quindi pienamente legittimo;

che parimenti va detto riguardo alla questione circa la proporzionalità del licenziamento, per cui la ricorrente ha omesso di precisare (v. in particolare l’art. 366, comma 1, n. 3, del codice di rito) come, quando, dove ed in quali termini l’abbia sollevata nel corso del giudizio di merito, tanto più che l’impugnata sentenza non l’ha specificamente affrontata, avendo comunque ritenuto sussistente la giusta causa (in re ipsa), stante l’appropriazione di danaro (evidentemente reputata dolosa sulla scorta dell’anzidetta c.t.u., espletata anche mediante la collaborazione di uno specialista psichiatra), che elideva per definizione l’elemento fiduciario, come è noto del resto particolarmente sensibile ed essenziale nel rapporto di lavoro, soprattutto poi in ambito bancario per la delicatezza delle mansioni ivi generalmente svolte;

che le anzidette argomentazioni, poste a sostegno della ratio decidendi della sentenza qui impugnata, risultano chiaramente assorbenti pure del preteso carattere discriminatorio dell’opposto licenziamento, laddove la Corte distrettuale ha rilevato anche carenza di prova sia sul nesso di causa tra le condizioni patologiche e le vicende lavorative, sia sul comportamento asseritamente discriminatorio, valutazione di merito qui non censurabile, atteso che comunque il ricorrente ha del tutto omesso di riprodurre, ancorchè per riassunto (però in ogni caso esauriente), i capitoli della richiesta prova testimoniale e la documentazione (cfr. in part. pagine 24 e 25 del ricorso), che si assumono non essere state considerate dalla Corte d’Appello, per giunta senza nemmeno enunciare i motivi posti a sostegno del reclamo a suo tempo proposto;

che anche il terzo motivo di ricorso appare formulato in modo non autosufficiente, visto che non è stata fornita alcuna precisa indicazione circa il c.c.n.l. di cui all’art. 52, asseritamente violato, ma nemmeno testualmente riprodotto, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, unitamente al certificato medico, invece giudicato comunque non idoneo dalla Corte fiorentina, non risultando in proposito sufficiente la trascrizione (parziale, siccome riferita al “primo motivo”) del solo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (v. pagine da 27 a 30 del ricorso per cassazione, laddove d’altro canto l’art. 52, comma 12, ivi menzionato, farebbe esclusivo riferimento all’accertamento da parte di una struttura sanitaria pubblica di stati di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, donde pure l’inammissibilità della censura sotto il profilo del difetto della deduzione di specifici errori di interpretazione della previsione contrattuale collettiva ad opera dei giudici di merito, i quali hanno invece rilevato la mancanza di apposito accertamento medico pubblico, senza dire inoltre che nella specie non ricorre l’ipotesi della tossicodipendenza o dell’alcolismo cronico, ma di una condizione conclamata di dipendenza da gioco d’azzardo patologico, secondo il certificato medico in data 4-9-2012 del dr. De Leonardis menzionato con il suddetto ricorso introduttivo, laddove tra l’altro veniva citato anche il precedente di Cass. lav. n. 7650 in data 11/01 – 21/03/2008, che invece rigettava il ricorso del lavoratore, avverso la pronuncia d’appello di Campobasso, la quale però aveva ritenuto la legittimità del licenziamento irrogato da Poste Italiane al dipendente, resosi responsabile, nello svolgimento dei compiti di addetto al recapito, dell’appropriazione continuala di somme di danaro. Infatti, la Corte molisana aveva rilevato come la forte propensione al gioco d’azzardo riscontrata nel lavoratore non valesse a giustificare o ad attenuare la gravità dell’addebito, quale elemento idoneo a pregiudicare irreparabilmente il vincolo fiduciario. L’impugnata pronuncia di merito era stata censurata, tra l’altro, per non aver considerato che in sede di c.t.u. era stato accertato che il dipendente nel momento in cui l’azione illecita fu compiuta si trovava, a causa della patologica dedizione al gioco d’azzardo, nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà, pur presumibilmente comprendendo il significato di quanto andava compiendo. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere la gravità dell’infrazione sotto il profilo soggettivo in relazione al disposto dell’art. 2106 c.c., e considerare che non era in discussione il potere del datore di lavoro di procedere a licenziamento per giusta causa durante la malattia. Per contro, il motivo veniva giudicato infondato: la forte spinta al gioco d’azzardo, anche ammesso che avesse assunto dimensioni patologiche, non poteva giustificare l’appropriazione del danaro, trattandosi di comportamento autonomo rispetto all’impulso a giocare d’azzardo, pur se finalizzato a soddisfare questa esigenza. Peraltro, la sentenza impugnata riferiva che l’impossessamento illecito del danaro avvenne non in una, ma in più occasioni, sicchè si sarebbe dovuto dimostrare, e ciò non era avvenuto, che ogni volta il lavoratore agì sotto un’irrefrenabile spinta a delinquere. Ed anche nella fattispecie che qui interessa, come già in precedenza rilevato, la Corte di merito ha accertato che il S. non fosse incapace di intendere e di volere, essendo emerso che egli commetteva le condotte ascrittegli nei momenti in cui sapeva di non essere visto o controllato dai colleghi, di guisa che risultava addirittura dimostrato il principio desumibile dalla citata sentenza di Cass. n. 7650/08, nel senso che il ricorrente era in grado di sapersi contenere nel momento opportuno, esercitando quindi un efficace controllo sulla propria volontà);

che manca, inoltre, nel ricorso analitico indice (v. invece quello sommario e generico, riferito ai fascicoli di primo e secondo grado, dei documenti prodotti, a pag. 32), sicchè non è dato nemmeno comprendere se sia stato prodotto il succitato c.c.n.l., per giunta necessariamente in forma integrale, come richiesto a pena d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

che, pertanto, il ricorrente, essendo rimasto soccombente, va condannato al rimborso delle ulteriori spese per questo giudizio di legittimità;

che, peraltro, risultando il S. ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (in via provvisoria ed anticipata), come da deliberato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di FIRENZE come da deliberato del 26 ottobre 2016, a seguito di istanza del diretto interessato in data 5 / 25 ottobre 2016 non ricorrono al momento (in attesa di definitivo provvedimento al riguardo, in sede di liquidazione degli onorari spettati al procuratore speciale all’uopo nominato da parte della competente Corte di merito) i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 18523 del 02/09/2014: il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

V. per altro verso pure Cass. 1^ civ. n. 22616 del 02/12/2004, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, in base al regime di cui al D.Lgs. n. 113 del 2002, deve ritenersi che la competenza sull’istanza e sul procedimento di liquidazione degli onorari del difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetti al giudice di rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. 1^ civ., sentenza n. 3122 del 16/02/2005 e n. 16986 del 25/07/2006. Cfr. pure Cass. 3^ civ., ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, secondo la quale la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi del Decreto n. 115 del 2002, art. 83, come modificato dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito. Conforme Cass. 1^ civ., ordinanza n. 23007 del 12/11/2010).

P.Q.M.

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della società controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi ed in 200,00 Euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto ALLO STATO della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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