Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31489 del 05/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7371-2017 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO SIMONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4601/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2016, R.G.N. 4288/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per la rimessione al Primo Presidente per trattazione a SS.UU.;

udito l’Avvocato DOMENICO SIMONE;

udito l’Avvocato MAURIZIO SARTORI per delega verbale.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con sentenza nr. 255 del 2013, pronunciando sul ricorso promosso da C.G. nei confronti di ANAS S.p.A. ed avente ad oggetto l’impugnativa di plurimi contratti a tempo determinato, dichiarava: – il difetto di giurisdizione in relazione ai contratti conclusi fino al 5.4.1996; – la nullità della proroga del termine apposto al contratto di lavoro per il periodo 14.3.2009-3.4.200; – l’intercorrenza, per l’effetto, di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti. Condannava, quindi, ANAS SPA al pagamento delle retribuzioni, medio tempore maturate, e dell’indennità risarcitoria in misura di 9 mensilità.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza nr. 4601 del 2016, in accoglimento dell’appello principale di ANAS S.p.A., rigettato quello incidentale del lavoratore, respingeva tutte le domande da quest’ultimo proposte.

Quanto alla questione di giurisdizione, la Corte territoriale escludeva la configurabilità di un unico e permanente comportamento illecito ed, in applicazione del principio del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo e giudice ordinario, declinava la giurisdizione in relazione alla domanda proposta con riferimento ai contratti conclusi fino al 18.4.1996, data in cui l’ANAS, trasformato in ente pubblico economico con D.Lgs. n. 143 del 1994, aveva stipulato il primo contratto collettivo.

Con riferimento al contratto avente decorrenza 9.12.1996- 29.3.1997, per il quale sussisteva la giurisdizione ordinaria, la Corte di Appello osservava come lo stesso si fosse risolto per mutuo consenso; a tale riguardo, giudicava rilevante, con l’inerzia (protrattasi per 14 anni), l’interruzione di ogni rapporto per ben tre anni e la modifica delle condizioni contrattuali dal 15.12.2008.

Infine, osservava come tutte le causali riportate nei contratti stipulati a decorrere dal 2001 fossero conformi al modello legale ed, altresì, che fossero provate le ragioni giustificative come (nei contratti) espresse; in particolare, erano legittime le proroghe, risultando provata la permanenza delle condizioni atmosferiche e, dunque, la necessità di un prolungamento delle attività di sgombero neve e ripristino di idonee condizioni stradali, oggetto delle attività del lavoratore.

Per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso C.G., affidato a cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, ANAS SpA che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 questione attinente alla giurisdizione; si censura, in particolare, la statuizione di difetto di giurisdizione in relazione ai contratti di lavoro conclusi fino al 5.4.1996; secondo la parte ricorrente, vertendosi in ipotesi di reiterazione di contratti a termine illegittimi e, dunque, di illecito permanente, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio, in più occasioni espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, al fine dell’individuazione della giurisdizione, dovesse aversi riguardo al momento di realizzazione del fatto dannoso, coincidente con il tempo di cessazione della permanenza.

Si premette che, in materia di giurisdizione, con sentenza nr. 20726 del 23.11.2012, le sezioni unite di questa Corte, relativamente alla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, hanno valorizzato il concetto di infrazionabilità della giurisdizione e ritenuto, nei casi contraddistinti dalla unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio che la stessa, benchè sviluppatasi a cavallo della data del 30.6.1998 (che, come noto, segna il discrimine temporale ai fini del riparto di giurisdizione), fosse da attribuire alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria civile.

In tale sentenza si è, infatti, statuito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all’art. 63 decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data – stabilisca, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lasci residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (quanto all’applicazione del principio, cfr. anche Cass. nr. 13573 del 2016).

Con riferimento alla fattispecie concreta, viene in rilievo il D.Lgs. n. 143 del 1994 che ha istituito l’Ente nazionale per le strade, disponendo (art. 11, comma 3) la trasformazione dell’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade) in ente pubblico economico (da attuarsi, previa approvazione dello Statuto, con decreto del D.P.C.M. che è intervenuto il 26 luglio 1995).

Il D.Lgs. n. 143 cit. ha anche disposto la trasformazione, in rapporto di lavoro di diritto privato, del rapporto di impiego dei dipendenti (art. 10).

Per quanto qui di maggior interesse, con formulazione analoga a quella prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, l’art. 10 comma 2 ha stabilito, in merito alla disciplina transitoria, che continuassero “ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell’azienda”.

Il 26 luglio 1995 (come il 30.6.1998 per i rapporti di pubblico impiego contrattualizzati) segna, dunque, il discrimine temporale ai fini del riparto di giurisdizione, per ciò che riguarda il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ANAS.

Il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (nr. 20726 cit) è, dunque, riferibile anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti ANAS.

Tuttavia, nel caso all’esame del Collegio, ricorre l’ipotesi residuale: per la domanda avente ad oggetto i contratti di lavoro a termine stipulati fino alla data del 26.7.1995 persiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Al vaglio giudiziario sono sottoposte fattispecie distinte; l’azione di nullità è proposta in relazione ad ogni singolo contratto di lavoro e dedotta con riferimento alla violazione della normativa, tempo per tempo vigente, senza che venga in rilievo (nella prospettazione del ricorrente) un profilo unitario, per esempio perchè connesso al fenomeno di successione dei contratti (a cavallo dei due periodi).

Il motivo è, dunque, infondato in relazione ai contratti di lavoro stipulati fino al 26.7.1995; per essi (id est: per la domanda proposta in relazione ad essi), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come correttamente affermato dalla Corte di appello di Napoli.

Per quanto innanzi, il motivo è, invece, fondato in merito alla domanda proposta con riferimento al contratto di lavoro stipulato per il periodo dicembre 1995/5 aprile 1996.

Ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo non rileva la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 143 cit. ed in particolare la previsione di cui all’art. 11, comma 8: “Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell’Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro”, come da questa Corte già sostenuto in fattispecie analoghe (Cass., sez. un., nr. 16840 del 2002; Cass., sez. un., nr. 12711 del 1998: trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico economico).

Il regime transitorio riguarda esclusivamente la normativa sostanziale mentre non incide sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro che è divenuta privatistica dal 26 luglio 1995, a seguito della trasformazione in Ente nazionale per le Strade (mantenendo la denominazione di ANAS), per effetto del D.P.C.M. di pari data.

Conseguentemente, a decorrere dal 26 luglio 1995, le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti ANAS sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria, pur continuando a trovare applicazione i trattamenti non solo economici, ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto.

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta con riferimento al contratto di lavoro stipulato per il periodo dicembre 1995/5.4.1996 e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello individuata in dispositivo che, in diversa composizione, provvederà al nuovo esame della fattispecie; alla Corte territoriale è demandato di provvedere anche per le spese del giudizio di cassazione.

Gli ulteriori motivi sono assorbiti, in quanto afferiscono ai contratti di lavoro successivamente stipulati; resta – evidentemente – salva ed impregiudicata la loro riproposizione nella presente sede di legittimità, in caso di eventuale ricorso avverso la decisione del giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, in parte, il primo motivo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta in relazione al contratto di lavoro per il periodo dicembre 1995/5.4.1996, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

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