Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31504 del 05/12/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 14605-2018 proposto da:

TAMBERI MARIO difensore di D.N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

GENERALI MOTO SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 10149/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’avv. Mario Tamberi, difensore di D.N.D., controricorrente nel processo n. 7126/2017, definito con sentenza n. 7126/2017 di questa Corte, con la quale venne rigettato il ricorso proposto della s.r.l. Generali Moto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del D.N., ricorre affinchè, a correzione di materiale errore, venga disposta la distrazione in favore del medesimo, dichiaratosi antistatario in seno alle conclusioni del controricorso;

considerato che, in effetti, per mero materiale errore la invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, c.p.c. anche allo scopo di cui all’art. 391 bis c.p.c..

P.Q.M.

dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 10149/2018, depositata il 26/4/2018, dopo le parole “che liquida” debba aggiungersi l’espressione: “distratte in favore dell’avv. Mario Tamberi”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472