Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.31565 del 06/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13386/2016 R.G. proposto da:

S.C., e Avv. M.A., entrambi rappresentati e difesi da quest’ultimo, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, piazzale Clodio, n. 12;

– ricorrenti –

contro

Avv. P.V., rappresentato e difeso da sè stesso, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, via Cesare Maccari, n. 123;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6712/2015, depositata il 2 dicembre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

– con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale proposto da P.V. nei confronti dell’Avv. M.A. e di S.C., in riforma della sentenza impugnata, ha condannato questi ultimi, in solido, al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 8.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalle affermazioni diffamatorie contenute in due lettere allo stesso indirizzate in esposti diretti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; ha invece rigettato l’appello incidentale proposto dagli appellati in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di condanna del P. al pagamento di indennizzo per l’utilizzo di una stanza nello studio dell’Avv. M. e al risarcimento del danno biologico cagionato allo S.;

avverso tale sentenza M.A. e S.C. hanno proposto ricorso per cassazione, con tre mezzi, cui l’intimato ha resistito, depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

– è stata depositata in cancelleria, in data 26/9/2018, dichiarazione di rinuncia al ricorso recante la stessa data e contestuale dichiarazione di accettazione;

– la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;

– deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del predetto giudizio, secondo quanto del resto espressamente richiesto da entrambe le parti;

– quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Compensa integralmente le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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