Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31614 del 06/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18078/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.G., D.C.W., D.C.A., in qualità di eredi di D.C.G., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n. 43, presso lo studio del Prof. Avv.to Francesco d’Ayala Valva, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD spa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 256/40/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, pubblicata il 31 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31 ottobre 2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti C.M.G., D.C.W. ed D.C.A., quali eredi di D.C.G., (che resistono con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non svolge attività difensiva), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. Staccata di Latina n. 256/40/2011, depositata in data 31 maggio 2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRPEF dovuta in relazione all’anno 2002, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del D.C., hanno annullato la cartella impugnata, rilevando una carenza di motivazione, in quanto al di là delle indicazioni relative a “controllo automatizzato, anno imposta, comunicazione predisposta in data 12 gennaio 2006, ecc…” non era spiegato “lo specifico motivo della pretesa”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 42, per avere la CTR ritenuto la cartella impugnata affetta da carenza di motivazione, non rilevando che, in tale tipologia di atto impositivo, la motivazione, conforme ad un modello ministeriale, deve contenere soltanto la succinta indicazione dei dati da cui scaturisce la pretesa tributaria e che, nella specie, le ragioni del recupero fiscale risiedevano nella discordanza tra i versamenti dichiarati dai contribuente e quelli in concreto eseguiti e si era anche computato, in detrazione dal dovuto, quanto già versato dallo stesso a titolo di condono.

2. La censura è fondata.

Questa Corte, anche di recente (Cass. 14236/2017) ha ribadito che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (conf. Cass. 21804/2017; Cass. 25329/2014; Cass. 26671/2009).

Nè può ritenersi che l’omesso riferimento alla definizione agevolata (d cui l’Ufficio aveva tenuto conto nel calcolo del dovuto) integrasse un fatto di cui il contribuente non aveva conoscenza, con conseguente non necessità di sua espressa menzione nella motivazione della cartella.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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