Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31623 del 06/12/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, come da procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avvocato Gian Guido Porcacchia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via Barnaba Tortolini n. 13 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– resistente –

avverso la sentenza n. 298, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 9.10.2013, e pubblicata il 15.11.2013;

ascoltata la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

il contribuente P.G. provvedeva, utilizzando la trasmissione per via telematica, ad effettuare la dichiarazione dei redditi conseguiti in relazione all’anno d’imposta 2005, in virtù dell’attività professionale di biologo da lui svolta, inserendo (anche) il valore di quanto conteggiato ai fini IRAP. Non provvedeva però al versamento dell’importo, che gli veniva contestato dall’Agenzia delle Entrate con cartella esattoriale n. *****, mediante la quale gli era richiesto il pagamento della somma di Euro 13.904,84, oltre sanzioni ed interessi. P.G. proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente non emergessero elementi tali, ed in particolare spese, da far presumere che il contribuente disponesse di una propria autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione, e la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva il ricorso. Osservava il giudice di secondo grado che il P. si era avvalso, nell’anno 2005, “in modo non occasionale di lavoro altrui, consistente in prestazioni direttamente afferenti la propria attività professionale, per l’importo complessivo non irrilevante di Euro 30.000,00. Tale importo è stato, peraltro, celato, in modo non corretto, nella dichiarazione dei redditi, a le altre spese documentate. Non risulta poi credibile la circostanza, evidenziata dall’appellato, che tale spesa, di così rilevante importo, sia servita solo per relazionare la società Bios, della quale sarebbe dipendente, su problematiche professionali. In definitiva… è da ritenere che le citate spese per collaborazioni esterne, di rilevante importo, siano elementi idonei a far presumere una stabile organizzazione del contribuente, tale da potenziare il suo lavoro professionale e, conseguentemente, renderlo assoggettabile all’IRAP” (sent. CTR, p. 3^ e s.).

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma ha proposto ricorso per cassazione P.G., affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso P.G. contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza dell’intervenuta violazione dell’art. 24 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31,33 e 61, per non aver ricevuto alcuna notizia della celebrazione dell’udienza di discussione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, avendo peraltro richiesto la trattazione in pubblica udienza.

1.2. – Il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il suo secondo motivo di ricorso, la Commissione Tributaria Regionale per essere incorsa nella violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e 3, comma 1, per aver erroneamente ritenuto provata l’esistenza di una sua autonoma organizzazione dell’attività professionale.

1.3. – con il terzo motivo di ricorso P.G. contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la pronuncia della Commissione Tributaria regionale per aver adottato la propria decisione senza svolgere alcuna indagine “in ordine alla esistenza della autonoma e stabile organizzazione in capo all’attuale ricorrente” (ric., p. 6).

2.1. – Con il primo motivo di ricorso, P.G. domanda dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per non avere ricevuto alcuna comunicazione della data, il 9 ottobre 2013, in cui l’udienza di trattazione sarebbe stata celebrata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, conseguendone la violazione del proprio diritto di difesa.

Questa Suprema Corte ha recentemente avuto occasione di ribadire, confermando un orientamento consolidato e condivisibile, cui si intende pertanto assicurare continuità, che “nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”, Cass. 11.7.2018, n. 18279 (conf., tra le altre, Cass. 14.5.2013, n. 1786).

Non essendo stata fornita la prova che la comunicazione della data fissata per l’udienza fosse stata recapitata all’odierno ricorrente, il motivo di ricorso deve essere accolto, risultando nulla tanto la celebrata udienza, quanto la pronunciata sentenza.

I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e, cassata la decisione in relazione al motivo accolto, occorre rinviare innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto da P.G., assorbiti gli ulteriori e, in relazione al motivo accolto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi esposti in motivazione, e disciplinerà anche le spese di lite del presente ricorso per cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472