LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1602-2018 proposto da:
M.B., S.F., quale vedova ed erede di Z.A., R.A., C.A., V.G., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CORONAS;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 08/06/2017, Cron.n. 3758/2017, emesso per i procedimenti riuniti al ricorso portante R.G.n. 1350/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
M.B., Z.A. – oggi sua erede S.F. -, R.A., C.A., V.G. e B.F. ebbero a proporre separate istanze di riconoscimento d’equo indennizzo – poi riunite – per l’eccessiva durata di procedura giudiziaria avanti il T.A.R. Lazio,innanzi la Corte d’Appello di Perugia.
La Corte umbra ebbe ad accogliere parzialmente la pretesa dei ricorrenti rilevando come poteva esser riconosciuto l’indennizzo solamente per il periodo di tempo di pendenza del procedimento presupposto successivo alla presentazione dell’istanza di prelievo, siccome previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54.
I citati ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Il Ministero non s’è costituito ritualmente a resistere con controricorso bensì ha depositato nota riservandosi difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal M. ed altri s’appalesa siccome fondato e va accolto. Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto D.L. n. 112 del 2008, ex art. 54 ed L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 poichè l’istanza di prelievo, da proporre nell’ambito del procedimento avanti il Giudice amministrativo, aveva mera funzione di presupposto processuale per agire ex lege Pinto, ma non anche quale limite al ristoro del pregiudizi patito per la lesione del diritto fondamentale tutelato ex art 6 Convenzione Edu.
Con la seconda doglianza i ricorrenti denunciano violazione della norma in art. 91 c.p.c. e tariffa forense, posto che la Corte umbra ebbe a liquidare le spese di lite in misura inadeguata ed immotivatamente inferiore ai parametri di tariffa forense.
Inoltre i ricorrenti chiedono che questa Corte provveda nel merito sulla loro domanda,concorrendone i requisiti di legge.
La prima doglianza elevata dal M. ed altri ricorrenti appare fondata sicchè il decreto impugnato va cassato e la questione nuovamente rimessa alla Corte d’Appello di Perugia – altra sezione – per nuovo esame.
E’ costante insegnamento di questa Corte Suprema – Cass. sez. 1 n 24901/08, Cass. sez. 2 n 13554/16, Cass. sez. 2 n 2172/17 – che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 pone una condizione di proponibilità della domanda ex lege n. 89 del 2001 e non incida sulla valutazione del periodo, anteriore alla presentazione dell’istanza di prelievo, di pendenza del procedimento amministrativo presupposto ai fini della tassazione dell’indennizzo dovuto.
Difatti il dato testuale della norma appare inequivoco nel correlare alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo la non proponibilità della domanda di equo indennizzo ex lege Pinto; non v’è alcuna cenno ad ulteriori effetti della norma specie in relazione all’individuazione del periodo di ingiusta durata del procedimento presupposto.
Pertanto erroneamente la Corte perugina ha limitato la quantificazione dell’indennizzo, per l’eccessiva durata del procedimento in sede di Giustizia amministrativa, al solo periodo di pendenza successiva alla presentazione dell’istanza di prelievo, poichè,una volta venuto in esser il presupposto processuale di proponibilità della domanda, doveva essere valutata l’intiera durata del procedimento presupposto.
La doglianza circa la tassazione delle spese di lite rimane assorbita, stante la cassazione del provvedimento impugnato poichè rimessa al Giudice del rinvio unitamente alle spese di questo giudizio di legittimità.
Atteso che la tassazione dell’indennizzo comporta indubbio apprezzamento di merito non concorrono le condizioni acchè questa Corte di legittimità proceda alla sua liquidazione, siccome chiesto dalla parte impugnante.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, altra sezione, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018