Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.31647 del 06/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9440/2017 proposto da:

V.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato FELICE TESTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ALITALIA – SOCIETA’ AREA ITALIANA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 891/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2017 R.G.N. 4354/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FELICE TESTA;

udito l’Avvocato PAOLA PIGNATARO per delega Avvocato MARCO MARAZZA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 891 del 16.2.2017 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, ed ha dichiarato la decadenza, L. n. 604 del 1966, ex art. 6,come novellata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, dall’impugnazione del licenziamento intimato il 17.2.2012 da Alitalia CAI al comandante V.A.G..

2. La Corte – rilevato che il lavoratore aveva impugnato il licenziamento con lettera inviata al datore di lavoro il 7.3.2012, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., in data 8.3.2012 (ricorso respinto con ordinanza del 28-29.3.2012, avverso la quale non era stato proposto reclamo), e infine aveva proposto ricorso ex art. 414 c.p.c., il 12.1.2013 (ricorso convertito dal giudice in azione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48) – ha ritenuto che la procedura d’urgenza non costituisse atto idoneo ad impedire il compiersi della decadenza di 270 giorni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, ed ha ritenuto, conseguentemente, tardiva l’impugnativa effettuata nel gennaio 2013.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.A.G. con due motivi. Ha resistito la società Alitalia CAI e la società cessionaria Alitalia SAI. Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,comma 2, e artt. 24 e 111 Cost. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) costituendo, il ricorso ex art. 700 c.p.c., l’unico strumento giudiziale d’urgenza disponibile ratione temporis, dotato inoltre di tendenziale stabilità di effetti ed avendo, invece, la Corte territoriale deciso sulla base di un orientamento di legittimità (Cass. n. 14930 del 2016) innovativo, che mutava un orientamento consolidato del giudice di legittimità.

5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente considerata la stretta connessione, non sono fondati.

La fattispecie in esame si colloca, ratione temporis, nell’alveo di applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come novellato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, prima delle modifiche (nonchè del rito speciale) introdotte dalla L. n. 92 del 2012.

La norma prevedeva l’onere della doppia impugnazione, dapprima in sede stragiudiziale (nel termine di 60 giorni) e nei successivi 270 giorni avanti al “Tribunale in funzione di giudice del lavoro… ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso”.

La L. n. 92 del 2012, entrata in vigore il 18.7.2012, ha previsto all’art. 1, comma 47: “Le disposizioni dei commi da 48 a 68, si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.

Questa Corte ha già affermato che ai fini della conservazione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è necessario che nel termine previsto venga proposto ricorso secondo il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., restando inidoneo allo scopo il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (Cass. n. 14930 e n. 14390 del 2016, avente ad oggetto un licenziamento intimato in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, Cass. n. 26309 del 2017 avente ad oggetto un ricorso ex art. 700, proposto in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, seppur relativo ad un licenziamento intimato precedentemente).

6. Nel caso di specie, sia il licenziamento che il ricorso ex art. 700 c.p.c. (nonchè l’ordinanza di rigetto) sono intervenuti prima dell’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012: si pone, pertanto, la questione di valutare se la procedura d’urgenza abbia efficacia impeditiva della decadenza prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, nel regime di impugnazione dei licenziamenti successivo alla novella di cui alla legge n. 183 del 2010 ma anteriore all’introduzione del rito speciale c.d. Fornero.

Ragioni di carattere teleologico nonchè di natura lessicale inducono a ritenere che prima dell’entrata in vigore del rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., – l’unico strumento processuale idoneo a mantenere l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento fosse la proposizione di un giudizio ordinario, ossia un ricorso ex art. 414 c.p.c., nell’ambito del quale eventualmente – proporre una istanza cautelare ex art. 700 c.p.c..

7. Invero, da un punto di vista teleologico, va osservato che con l’introduzione di un doppio termine di decadenza il legislatore del 2010 ha inteso eliminare il possibile lungo lasso di tempo che poteva intercorrere tra impugnazione stragiudiziale del licenziamento e azione giudiziale di accertamento dell’illegittimità del provvedimento espulsivo, suscettibile – nel regime precedente la novella – di avvio entro il termine prescrizionale quinquennale. La ratio sottesa all’intervento legislativo è stata quella di sollecitare certezza e lealtà dei rapporti giuridici fra le parti, soprattutto in quei casi in cui il decorso del tempo poteva incidere profondamente sulle conseguenze economiche sopportate dalle imprese ed un intervento giudiziale poteva sconvolgere un assetto organizzativo ormai stabilizzato, ratio che risulterebbe frustrata ove come nella prospettiva caldeggiata dal ricorrente – si consentisse di interrompere sine die (rectius fino al termine di prescrizione quinquennale del diritto) ogni termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento.

8. Inoltre, il tenore lessicale della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, (nel testo precedente la novella della legge n. 92 del 2012) prevedeva (e prevede) la possibilità di depositare, anche successivamente all’instaurazione del giudizio, ulteriori documenti e tale specifica previsione è compatibile esclusivamente a fronte dell’operatività del sistema di preclusioni e decadenze che caratterizza il giudizio ordinario avanti al giudice del lavoro (criterio fermamente affermato da Cass. S.U. n. 8202 del 2005, seppur con il contemperamento dei poteri d’ufficio del giudice a fronte di fatti tempestivamente allegati dalle parti; in senso conforme, da ultimo, ex multis, Cass. n. 2577 del 2009, Cass. n. 20055 del 2016), essendo, invece, il procedimento cautelare svincolato dalla rigidità delle forme e degli oneri probatori.

Nè può sottacersi la eloquenza della formula della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, là dove equipara – in termini di idoneità ad escludere la decadenza – al ricorso depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro la comunicazione del tentativo di conciliazione o di arbitrato e poi, a chiusura, là dove reitera la previsione dell’atto dovuto a pena di decadenza, indicandolo nel deposito del ricorso al giudice del lavoro entro 60 giorni dalla chiusura infruttuosa di quel tentativo, in tal modo rendendo palese che quell’atto ultimo da depositare, che non può essere che il ricorso ordinario, è quello stesso atto previsto ab initio come modalità alternativa per escludere la decadenza (cfr. in tal senso Cass. n. 14390 del 2016).

9. La soluzione esposta è vieppiù corretta sulla base dell’ulteriore rilievo che il ricorso ex art. 700 c.p.c., non è dotato di stabilità definitiva in quanto la nuova formulazione dell’art. 669 octies c.p.c., attenua, ma non esclude, il vincolo di strumentalità della misura rispetto al giudizio di merito: se, infatti, l’efficacia del provvedimento cautelare positivo non è più condizionata all’instaurazione del giudizio di merito e al suo esito, tale giudizio, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non necessaria, prosecuzione della fase cautelare (cfr. Cass. n. 18264 del 2017); ma, in particolar modo, il provvedimento negativo non impedisce la proposizione del rito ordinario anche a distanza di notevole tempo ossia nei termini della prescrizione del diritto: la possibilità di protrarre l’azione giudiziaria fino al termine di prescrizione del diritto collide fortemente con la ratio delle modifiche introdotte (alla L. n. 604 del 1966, art. 6) dalla L. n. 183 del 2010che come detto – è intervenuta con il precipuo scopo di conferire un’impronta di celerità e speditezza in un ambito – quello dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a fronte dell’intimazione di un licenziamento ritenuto illegittimo – caratterizzato dalla stringente necessità di attuazione del principio di certezza del diritto a favore di entrambe le parti.

10. Nè è possibile ritenere il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., equivalente all’ordinanza adottata L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 50, posto che la fase sommaria del procedimento speciale introdotto dalla L. n. 92 citata (caratterizzata dalla sommarietà dell’istruttoria) ha natura semplificata ma non cautelare (cfr. Cass. SS.UU. nn. 17443 e 19674 del 2014, Cass. S.U. n. 4308 del 2017; in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 16024 del 2018).

11. Infine, il principio dell’affidamento incolpevole invocato dal ricorrente (ma sprovvisto di una benchè minima citazione di pronunce che, in materia di impugnazione del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 6, lo fondino) non risulta in alcun modo leso non essendo intervenuto alcun mutamento di giurisprudenza rispetto ad un precedente consolidato orientamento bensì una statuizione di interpretazione di una normativa fortemente innovativa che richiedeva, semmai, l’osservanza del principio di precauzione (cfr. in argomento Cass. n 4687 del 2011).

12. Alla luce delle considerazioni esposte, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:

La proposizione di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., non è idonea a mantenere l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, (come novellata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32) essendo necessaria la proposizione di un giudizio ordinario, ossia di un ricorso ex art. 414 c.p.c., nell’ambito del quale eventualmente – proporre una istanza cautelare ex art. 700 c.p.c..

13. Alla luce dei principi esposti, il ricorrente è decaduto dall’azione di impugnazione del licenziamento in quanto, pur avendo rispettato il (primo) termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo, ha tardivamente depositato (ossia oltre il – secondo – termine decadenziale di 270 giorni, termine ratione temporis applicabile nel caso di specie) il ricorso ordinario. Invero, a fronte del licenziamento intimato in data 17.2.2012, il ricorrente ha impugnato, in via stragiudiziale, il provvedimento il 7.3.2012 ed ha successivamente depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c., solamente il 12.1.2013 (ben oltre il termine di 270 giorni dalla data di spedizione dell’atto di impugnazione stragiudiziale; cfr., con riguardo al momento della spedizione quale dies a quo del secondo termine di impugnazione giudiziale introdotto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, Cass. n. 5717 del 2015).

14. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate per la novità della questione.

13. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte respinge il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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