Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31681 del 06/12/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26603-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RADIO LATTEMIELE SOC COOP ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 927/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA RIGIONALE di CATANZARO, depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che, su impugnazione di avviso di accertamento per Ires e Iva anno 2006, proposto da Radio Lattemiele soc. coop. a r.l., rappresentata da P.D., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per mancato deposito della copia della ricevuta di spedizione della raccomandata, così non consentendo di verificare la tempestività dell’impugnazione.

La contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo, dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con cui l’Agenzia delle entrate rileva la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati dalle Sezioni unite nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, ove è affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso dí ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, n. 25400 e n. 25495 del 2017; n. 20409 del 2018).

Nella fattispecie la sentenza era stata depositata il 30.9.2013 e il termine di scadenza semestrale, applicabile ratione temporis, per la proposizione dell’impugnazione era pertanto il 31.03.2014 (essendo il 30.03.2014 domenica), data in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente; ancora rilevato che l’appello è stato depositato il 18.4.2014, unitamente all’avviso di ricevimento, sussistono le condizioni, come individuate dalla giurisprudenza, per considerare tempestiva l’impugnazione.

Risulta dunque evidente il contrasto della sentenza impugnata con i principi di diritto di cui ai citati arresti giurisprudenziali; la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472