LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26611-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FINCOM SPA in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e di GAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DI NITTO, che li rappresenta e difende;
controricorrenti –
avverso la sentenza n. 965/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 14/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Calabria, che, su impugnazione di cartella di pagamento per Ires anno 2005, proposto da Fincom s.p.a. e Gam spa, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata.
Fincom s.p.a. in liquidazione e Gam spa si costituiscono con controricorso contro l’Agenzia delle entrate e Riscossione (già Equitalia servizi di riscossione spa, già Equitalia sud spa), e depositano memoria.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22,23 e 53, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’elenco delle raccomandate depositato dall’Ufficio con timbro datario indicante la data di spedizione non fosse idoneo a dimostrare la tempestività dell’impugnazione.
Il motivo è fondato.
Vanno ribaditi i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 13452 del 29/05/2017), secondo cui “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”. (Cfr. anche Cass. n. 22878 del 29/09/2017, n. 14163 del 04/06/2018).
Ha pertanto errato la C.T.R. a non attribuire rilevanza all’elenco dei plichi raccomandati consegnati all’Agente postale depositato dall’Ufficio, dichiarandone inammissibile l’appello e ritenendo precluso l’esame del merito, in quanto “l’unico documento valido ai fini della esatta conoscenza della accettazione e spedizione della raccomandata è la ricevuta di spedizione”.
La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018