LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3180-2017 proposto da:
R.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DE LEVA 39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LEONARDO FRAIOLI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI PER LA RISCOSSIONE SPA *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3444/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO
che:
1. R.R.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva rigettato l’opposizione da lei proposta avverso l’iscrizione d’ipoteca per crediti previdenziali già richiesti con cartelle esattoriali non opposte.
La Corte territoriale argomentava che, una volta divenute irrevocabili le cartelle esattoriali, notificate negli anni tra il 2000 e il 2003, l’azione diretta all’esecuzione del titolo è soggetta al termine di prescrizione decennale, giusta il disposto dell’art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l’actio iudicati.
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo; Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. rileva il Collegio in limine litis che difetta nel caso la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, per l’assenza in atti dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c..
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è in tal caso inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., neppure essendo stata richiesta nel caso da parte del difensore la rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c. per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto (v. Cass. S.U. n. 627 del 14/01/2008, Cass. n. 18361 del 12/07/2018).
3. Per tali motivi il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1.
4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
5. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018