Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31811 del 07/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21720-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 27/07/2018;

– ricorrente –

contro

ACQUALATINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO AZZARETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6368/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate nei confronti di Acqualatina s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe, notificato il 9/5/2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 27/7/2018.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Acqualatina s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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