Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31812 del 07/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21721-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 27/07/2018;

– ricorrente –

contro

RI.NA. COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MAGRI’, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE MARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4626/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate nei confronti di Rina Costruzioni s.r.l.., avverso la sentenza in epigrafe, notificato il 27/12/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 27/7/2018.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 2.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio De Mari.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Rina Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio De Mari.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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