LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 21800-2018 proposto da:
APREA ANTONIO difensore di C.T. e S.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 19030/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 /11 /2018 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’avv. Aprea Antonio, quale procuratore di S.A.C. e C.T. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 19030/2018 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in suo favore;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che, nel dispositivo, laddove leggesi: “condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge”; debba leggersi ed intendersi: “condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge con distrazione in favore dell’avv. Aprea Antonio antistatario”.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018