Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31911 del 10/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20414-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T. TRASPORTI DI G. E M.T. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MARSIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1409/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla T. Trasporti snc. Riteneva, in particolare, che la pretesa tardività del ricorso introduttivo sostenuta dall’ufficio non trovava alcun riscontro, non potendosi trarre dal modulo tratto dal sistema informatico dell’anagrafe tributaria alcuna conferma in ordine alla consegna della cartella. Aggiungeva che rimaneva pertanto ferma la statuizione del giudice di merito che aveva rilevato l’omessa comunicazione preventiva alla parte contribuente, con tutte le conseguenze che a ciò erano collegate.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società intimata ha depositato controricorso e memoria, con la quale ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. L’istanza va accolta.

P.Q.M.

La Corte, visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, sospende il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

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