Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32245 del 13/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G.

12025/2018 sollevato dal Tribunale di Venezia con ordinanza R.G.

5941/2015 del 12/03/2018 nel procedimento vertente tra:

UNICREDIT SPA da una parte e R.G. dall’altra, ed iscritto al nr. 12025/2018 di quell’ufficio;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PAOLA MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il proposto regolamento di competenza.

CONSIDERATO

che il Tribunale di Venezia – investito a seguito di riassunzione di un’opposizione a precetto promossa da Unicredit s.p.a. nei confronti di R.G. davanti al Tribunale di Velletri che aveva declinato la propria competenza – sollevava regolamento d’ufficio ritenendo, a sua volta, la propria incompetenza;

il giudice remittente rilevava che le cause di opposizione all’esecuzione rientrano tra quelle per cui la competenza territoriale è inderogabile ex art. 28 c.p.c., sicchè l’ordinanza declinatoria del Tribunale di Velletri non era vincolante ex art. 44 c.p.c.;

ciò premesso, il tribunale di Venezia concludeva che, in applicazione dell’art. 480 c.p.c., comma 3, doveva affermarsi la competenza del tribunale di Roma, attesa l’elezione di domicilio presente nel precetto e prevalente sull’intestazione formale dello stesso, ovvero, in alternativa e comunque, dato il luogo di notificazione della medesima intimazione;

il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

RILEVATO

che il regolamento sollevato è inammissibile, poichè sollevato dopo la prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c.(Cass., 05/07/2013, n. 16888, Cass., 30/07/2015, n. 16143, Cass., 12/11/2015, n. 23106);

nel caso, come osservato anche dal pubblico ministero, all’udienza ex art. 183 c.p.c., sono stati dati i termini di cui al sesto comma della citata norma, e, alla successiva udienza, è stata disposta consulenza grafologica, cui è seguito un rinvio d’ufficio e, infine, il trattenimento del processo in decisione, al quale seguiva la proposizione del regolamento in esame;

non vi è luogo a una pronuncia sulle spese trattandosi d’inammissibilità statuita in relazione a regolamento sollevato officiosamente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale di Venezia cui rimette gli atti per l’ulteriore corso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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