Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32532 del 14/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3792/2018 proposto da:

F.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Oddone Anna Rosa, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione per la Protezione Internazionale di Torino, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/11/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino del 19 dicembre 2017, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si difende con controricorso il Ministero intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oltre al vizio di motivazione, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto la protezione sussidiaria;

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto la protezione umanitaria.

2. – Il primo motivo va accolto, posto che, con riguardo alla questione della fissazione dell’udienza, questa Corte ha già affermato che: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

3. – Le altre doglianze restano assorbite.

4. – La causa va, pertanto, rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, liquidando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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