Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32769 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22208 – 2017 R.G. proposto da:

D.L.A., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Calimera (LE), alla via Atene, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Massimo Gabrieli Tommasi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di *****, – c.f. ***** – in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Alessandro Orlandini ed elettivamente domiciliato in Roma, al corso del Rinascimento, n. 11, presso la “Liberai” s.r.l.;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce n. 667/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso al tribunale di Lecce depositato in data 15.3.2007 D.L.A., proprietario di un locale commerciale al piano terra dell’edificio in Lecce, alla via *****, esponeva che con delibera del 17.11.2006 l’assemblea del condominio dello stabile gli aveva richiesto il pagamento dell’importo annuo di Euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie condominiale di cui fruiva o intendeva fruire; che la delibera doveva a vario titolo reputarsi invalida.

Chiedeva che ne fosse dichiarata la nullità ovvero che ne fosse pronunciato l’annullamento.

Si costituiva il condominio dello stabile di Lecce, via *****.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 2207/2010 il tribunale adito rigettava la domanda.

Proponeva appello D.L.A..

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 667/2017 la corte d’appello di Lecce rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Osservava la corte che le doglianze formulate dall’appellante sollecitavano la valutazione del merito della deliberazione impugnata e dunque la loro delibazione avrebbe comportato il superamento dei limiti entro i quali il sindacato dell’autorità giudiziaria è destinato ad esplicarsi; che invero le censure addotte implicavano il vaglio dell’opportunità di richiedere il pagamento di un corrispettivo per la fruizione di uno spazio condominiale.

Osservava al contempo che, trattandosi di bene condominiale, non vi era “alcuna arbitrarietà o eccesso di potere nel prevedere l’imposizione di un corrispettivo per il suo utilizzo” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.L.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il condominio dello stabile di Lecce, via *****, ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della sentenza in relazione agli artt. 1102 e 1117 c.c.; la violazione di legge; l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Deduce che è pacifico che la superficie del portico, per la cui occupazione il condominio ha richiesto il pagamento dell’importo annuo di Euro 100,00 per ogni metro quadrato, è destinata al pubblico passaggio; che è pacifico altresì che versa al Comune di Lecce una tassa per l’occupazione di tale superficie.

Deduce quindi che è del tutto ingiustificato che, oltre al Comune, anche il condominio dello stabile pretenda un corrispettivo per l’occupazione del medesimo spazio; che dunque il condominio non è in alcun modo legittimato alla richiesta di pagamento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

E difatti il motivo di ricorso veicola questione “nuova”, di cui non si è trattato in modo specifico nei pregressi gradi di merito, segnatamente, nel pregresso grado di appello (nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio: cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319).

Propriamente il tenore e la portata dei motivi di gravame, quali enunciati dalla corte di merito alle pagine 2 e 3 dell’impugnata statuizione – ed, in verità, quali in effetti esperiti da D.L.A. – non reca traccia della censura (“se il portico è di proprietà del condominio ma sia stato pacificamente destinato al pubblico passaggio è assolutamente palese che unico legittimato a qualsivoglia imposizione sulla relativa superficie sia l’Ente nel cui territorio il portico si trovi”: così ricorso, pag. 7) ora alla cognizione di questa Corte di legittimità (alle pagg. 2 e 3 dell’impugnata sentenza sono riprodotte testualmente le conclusioni formulate dal D.L. con l’atto di appello).

Del resto la corte distrettuale ha, sì, premesso che con il secondo motivo di gravame D.L.A. aveva “espressamente contestato che il Condominio avesse la titolarità dell’imposizione de qua” (così sentenza d’appello, pag. 3), tuttavia ha soggiunto – riproducendo testualmente la prospettazione di cui al motivo d’appello – che siffatta contestazione era ancorata al rilievo per cui “”il Condominio non è proprietario del bene (portico) sul quale pretende imporre il canone agli esercenti commerciali”” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Comunque, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre in forma più che congrua i motivi di appello – specificamente il secondo – con cui aveva censurato il primo dictum (l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito – riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un “error in procedendo” – presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, sicchè il D.L. avrebbe dovuto riportare in ricorso il contenuto dei motivi d’appello onde dar ragione dell’inerenza alla materia del contendere della quaestio ora alla delibazione di questa Corte; al riguardo cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880).

E’ significativo in pari tempo porre in risalto che neppure nella memoria in data 3.8.2018 il ricorrente ha precisato in quale parte dell’atto d’appello la questione – ora alla cognizione di questo Giudice – è stata articolata (a censura del primo dictum). Infatti si è limitato a dedurre che “presso il Giudice del gravame veniva reiterato questo tema” (così memoria, pag. 2) ed ha riferito di una argomentazione – “in quanto il suolo di che trattasi, ove dovesse ritenersi condominiale, è stato ab origine rilasciato ad uso pubblico tanto che il D.L. ha dimostrato di versare al Comune di Lecce la Tosap ovvero la tassa per l’occupazione del suolo pubblico” (così memoria, pag. 2) – che, all’evidenza e viepiù, dimostra che la contestazione afferiva al difetto di legittimazione del condominio a pretendere alcunchè in quanto privo della proprietà del portico.

Va condiviso pertanto il rilievo preliminare di inammissibilità della quaestio de qua, siccome “nuova”, formulato dal condominio controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 2 – 4).

Più esattamente va recepita la puntualizzazione del controricorrente secondo cui la locuzione “comunque non ne ha alcun titolo” – figurante nel testo delle conclusioni che il D.L. ebbe a rassegnare con l’atto di appello – è da intendere rigorosamente quale contestazione della titolarità, in capo al condominio, del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale sul portico ove il ricorrente ha collocato le sedie e i tavoli del suo esercizio commerciale.

Per altro verso – ed in ogni caso – va debitamente sottolineato che nella fattispecie delibata da questa Corte con la pronuncia n. 13087 del 3.10.2000 gli spazi “gravati dalla servitù di pubblico passaggio” erano destinati in via esclusiva all’uso generale, ovvero alle esigenze della viabilità ed alle opere in genere di urbanizzazione primaria.

Tant’è – dava atto questa Corte – che “l’esercizio del diritto di proprietà del suolo (…) con la soggezione all’uso della collettività ne è risultato compresso fino al limite estremo della destinazione esclusiva del suolo stesso alla viabilità pubblica” (così in motivazione sentenza n. 13087/2000), talchè “doveva escludersi, in ragione della destinazione dei suoli stradali all’uso esclusivo della viabilità pubblica, (…) limitazione alcuna all’esercizio della proprietà privata dei suoli” (così in motivazione sentenza n. 13087/2000).

Viceversa nella fattispecie ora all’esame di questo Giudice compressione della proprietà privata “fino al limite estremo della destinazione esclusiva del suolo stesso alla viabilità pubblica” non vi è, giacchè è incontroverso che D.L.A., nonostante il pubblico passaggio, ha la possibilità di collocare lungo il portico i tavolini e le sedie del suo esercizio commerciale.

E’ da disconoscere dunque nella dissimile concreta situazione de qua agitur che la proprietà privata – in capo al condominio – del portico sia stata, dal pubblico passaggio, completamente “azzerata”.

Di conseguenza si legittima la pretesa pecuniaria dal condominio formulata (cfr. Cass. (ord.) 19.5.2011, n. 11028: l’imposizione di un vincolo di uso pubblico sulle strade vicinali permette alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada, ma non altera il diritto di proprietà della medesima, che rimane privata; perciò l’esistenza di tale servitù non consente anche l’utilizzo del sottosuolo di quella strada al fine di collocare tubature, poichè tale attività comporta l’insorgenza sul bene privato di una nuova e diversa servitù).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, D.L.A., a rimborsare al controricorrente, condominio dello stabile di Lecce, via *****, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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