LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente di sez. –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2518-2017 proposto da:
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE CAVALLINI e FERRUCCIO AULETTA;
– ricorrente –
contro
C.C., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE CAVALLINI e FERRUCCIO AULETTA;
– ricorrenti successivi –
contro
ENERGIA AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TANFERNA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA VIOLA e MARIO BUCELLO;
– controricorrente al ricorso principale ed ai successivi –
GENERALI ITALIA S.P.A., (già INA ASSITALIA S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale del ricorso principale e dei successivi –
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE CAVALLINI e FERRUCCIO AULETTA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA FORMILAN, VITTORIO ANGIOLINI ed ALESSANDRO BASILICO;
– controricorrente al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali –
ENERGIA AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TANFERNA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA VIOLA e MARIO BUCELLO;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
avverso la sentenza n. 309/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata l’11/11/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Presidente DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia;
uditi gli avvocati Paola Tanferna, Sergio Vacirca, Marco Vincenti ed Ernesto Papponetti per delega dell’avvocato Giuseppe Franco Ferrari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre 1996 Energia Ambiente s.p.a. presentava al Comune di Castione Andevenno istanza di rilascio del titolo edilizio all’epoca necessario per costruire le opere indispensabili per avvalersi della concessione onerosa trentennale di piccola derivazione di acqua a scopi idroelettrici dal torrente ***** nel territorio comunale, conseguita con provvedimento della Regione Lombardia.
Il Comune nonchè i suoi Sindaci e responsabili dell’ufficio tecnico pro tempore, rispettivamente C.C., G.R., Ca.Ma. e B.M. negavano il rilascio del suddetto titolo attraverso una serie di provvedimenti e condotte, anche omissive, protrattesi nel tempo.
Alcuni di tali atti venivano impugnati da Energia Ambiente dinanzi al Tribunale delle Acque che con le sentenze nn. 137/2002 e 88/2004 (poi confermate rispettivamente da Cass. SS.UU. n. 5322/04 e Cass. SS.UU. n. 13890/07) accertava l’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 2003 la competenza in materia veniva attribuita alla Provincia che rilasciava il titolo abilitativo alla società con determinazione del 02.11.2005.
Con ricorso ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140 Energia Ambiente s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al T.R.A.P. Milano il Comune di Castione Andevenno nonchè i suoi Sindaci e responsabili dell’ufficio tecnico rispettivamente C.C., G.R., Ca.Ma. e B.M., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti per il reiterato illegittimo diniego del titolo edilizio.
Con sentenza n. 1602/2014 il giudice di prime cure condannava in solido l’ente comunale ed i suoi funzionari al risarcimento del danno; altresì la compagnia assicurativa Assitalia, chiamata in causa, veniva condannata a manlevare i predetti soggetti in forza di polizza assicurativa dagli stessi stipulata.
Avverso tale provvedimento veniva interposto separatamente appello dalle parti soccombenti dinanzi al T.S.A.P.
Riuniti i ricorsi, il T.S.A.P, con provvedimento n. 309/2006, riformava parzialmente la sentenza emessa all’esito del primo grado di giudizio rideterminando gli importi risarcitori dovuti ed escludendo la sussistenza della responsabilità del Sig. Ca.Ma..
Per il resto il Tribunale delle Acque confermava il dictum del giudice di prime cure anche con riferimento alla condanna della Compagnia assicuratrice a manlevare l’ente comunale e i suoi funzionari. In particolare, il T.S.A.P. faceva risalire l’inizio della complessiva condotta lesiva al primo provvedimento di diniego del maggio 1998 e la cessazione della stessa condotta all’entrata in vigore del nuovo assetto normativo delineato dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con il quale era venuta meno ogni competenza istituzionale in materia del Comune. Pertanto, ripartiva l’importo risarcitorio in parti uguali per ogni anno di protrazione della condotta lesiva, dal *****, applicando ad ogni quota i massimali e le franchigie previsti dalle polizze via via in vigore tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione ai sensi del R.D. n. 1775 del 1993, art. 201 il Comune di Castione Andevenno ed i Sigg. C.C. e B.M..
Hanno resistito, ciascuno con plurimi controricorsi, la compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a. (precedentemente Assitalia s.p.a.), Energia Ambiente s.p.a., Ca.Ma. e G.R..
In particolare Generali Italia s.p.a ha proposto, con i propri controricorsi, ricorso incidentale adesivo alle doglianze sollevate dai ricorrenti principali volte a negare la configurazione della responsabilità; la stessa ha inoltre proposto ricorso incidentale autonomo contro i capi della sentenza del T.S.A.P. relativi alla limitazione della copertura assicurativa e dunque alla individuazione dei massimali applicabili nonchè alla determinazione della franchigia per le persone fisiche.
Parimenti il sig. G.R. ha presentato ricorso incidentale riproponendo sostanzialmente le ragioni addotte dai ricorrenti principali volte a confutare la sussistenza e l’entità della responsabilità risarcitoria.
I ricorrenti hanno, altresì, avviato un procedimento volto a denunciare un vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., nel quale sarebbe incorso il T.S.A.P., dinanzi al Tribunale medesimo R.D. n. 1775 del 1993, ex art. 204.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti, ad eccezione del sig. Ca.Ma., hanno raggiunto un accordo transattivo, definendo stragiudizialmente l’intera vicenda, rinunciando ai ricorsi principale e incidentale, con richiesta di compensazione delle spese, accettata dalle rispettive controparti.
Il solo Ca.Ma. non ha aderito alla rinuncia e chiede il pagamento delle spese giudiziali nei confronti dei rinuncianti.
Va, al riguardo, osservato, che il T.S.A.P aveva rigettato la domanda formulata nei confronti dello stesso e – come anche rilevato nel controricorso dell’interessato – “nessuna impugnazione è stata proposta contro l’arch. Ca.Ma. e per la cassazione dei capi della sentenza che lo riguardano” (pag. 2)…”nè viene proposta alcuna domanda o istanza nei suoi confronti” (pag.17), affermando che “l’Arch. Ca.Ma. si costituisce in quanti)intimato per mero scrupolo difensivo al fine di mettere in luce che un eventuale accoglimento dei gravami proposti non può spiegare alcun effetto sulla sua posizione e per ribadire, nel merito, la correttezza dei capi della sentenza che lo riguardano, comunque non censurati”.
Non essendovi alcuna ragione giuridica che possa giustificare la costituzione in giudizio dello stesso, in mancanza di alcuna censura formulata contro il capo della sentenza del T.S.A.P. che ha escluso ogni responsabilità del Ca., va dichiarata la compensazione delle spese anche nei suoi confronti.
Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensate le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica delle Sezioni Unite Civili, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018