LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8115/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 12, n. 41/12/11, pronunciata il 14 febbraio 2011, depositata il 25 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Riccardo Guida.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, nei confronti del Fallimento della ***** Srl in liquidazione, non costituita, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR) che, in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento e atti di contestazione, relativi agli anni d’imposta 2002, 2003, 2004, per omessi versamenti di ritenute di lavoro dipendente, ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente.
Il giudice d’appello, dato atto della documentazione allegata dall’Ufficio, comprovante alcuni sgravi sugli atti impositivi, rileva che l’Amministrazione finanziaria ha insistito nella propria pretesa impositiva, evidenziando la differenza tra (testualmente): “un controllo formale come quello del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, sui modelli 770 della società e il controllo sostanziale (ex artt. 36 ter, 41 e ss.) dallo stesso Ufficio messo in atto che ha portato a risultanze diverse essendo emersa una omissione di dichiarazione di ritenute operate sui lavoratori.” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Disattende, però, la tesi erariale rilevando che essa non trova riscontro nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e negli atti di accertamento, i quali fanno riferimento a omessi versamenti di ritenute effettuate e non a “omissione di applicazione di ritenute.” (ibidem).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Unico motivo del ricorso: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39-40, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24-25 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.
Si denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che non avrebbe colto la netta differenza tra i due tipi di controlli nella specie effettuati: a) un controllo formale, da cui erano emerse omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente (cui erano seguiti parziali sgravi); b) un controllo sostanziale, che aveva evidenziato l’omessa dichiarazione delle ritenute operate sulle somme dovute dai lavoratori dipendenti (anch’esso oggetto di parziali sgravi).
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il rilievo in esso enucleato non soddisfa il principio dell’autosufficienza, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; difatti, si rimprovera alla CTR di avere erroneamente sovrapposto tipologie eterogenee di controlli: da un lato, il controllo automatizzato ex art. 36-bis cit.; dall’altro, il controllo sostanziale in tema di imposte dirette, IRAP e IVA.
L’Ufficio rimarca che il tema del decidere riguarda gli atti impositivi derivanti dall’accertata omessa dichiarazione delle ritenute operate dalla società sulle somme dovute dai lavoratori dipendenti.
Ciò premesso, è dato rilevare che, in assenza della riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, degli avvisi e degli atti di contestazione, la Corte non è posta nella condizione di verificare se la doglianza sia o meno fondata, posto che la CTR ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria affermando che gli avvisi di accertamento impugnati (e il processo verbale di constatazione da cui essi sono scaturiti) attenevano a omessi versamenti delle ritenute dichiarate e non all’omessa dichiarazione di ritenute.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità perchè la contribuente non vi ha partecipato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018