Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32801 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1182-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASCONIO PEDIANO 44, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FERRANTE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 16 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 16 maggio 2012, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da M.L. avverso la cartella emessa nei suoi confronti per il recupero di IRAP, IVA ed IRPEF 2003 e 2006, già richieste con avvisi di accertamento notificati al contribuente e da questi non impugnati nel termine di legge.

La CTR ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la rimessione in termini del M. ai fini dell’impugnazione, in uno con la cartella, anche dell’ avviso relativo al 2006, atteso che in sede di accertamento con adesione l’Ufficio, dopo aver riconosciuto l’illegittimità della pretesa fiscale relativa alla predetta annualità e dopo essersi riservato di pronunciare, non aveva poi adottato alcun provvedimento nè inviato alcuna comunicazione al contribuente, il quale era stato indotto in errore da tale comportamento.

2. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3. Sostiene che la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce nell’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8. Sostiene che la norma prevede la non applicabilità delle sole sanzioni non penali nel caso sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce mentre, nel caso che occupa, la CTR ha inopinatamente affermato che il contribuente era legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento in uno con la cartella per ragioni derivate da ignoranza della legge.

3. Entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili, in quanto non investono la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata.

Il giudice d’appello non ha fatto alcun riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, posto che, assai più semplicemente, ha ritenuto che M. dovesse essere rimesso in termini per proporre ricorso avverso l’atto prodromico all’emissione della cartella in ragione del comportamento ambiguo dell’Ufficio, che, dopo avere riconosciuto l’erroneità dell’avviso emesso per l’annualità 2006 ed aver dichiarato al contribuente, all’esito dell’incontro con questi avuto il 4 febbraio 2009, che si riservava di pronunciare, non aveva assunto alcun provvedimento conseguente, determinando nel ricorrente/appellato, persona di modesta estrazione sociale, un’incolpevole ignoranza delle norme tributarie (sostanzialmente inducendolo ad attendere la conclusione positiva del procedimento di accertamento con adesione).

Le censure della ricorrente sono dunque del tutto estranee al decisum, che si sostanzia nel rilievo della ricorrenza dei presupposti della rimessione in termini per l’impugnazione dell’atto prodromico all’emissione della cartella in presenza di un comportamento dell’amministrazione che sia contrario ai doveri di leale collaborazione che debbono improntare i suoi rapporti col contribuente e che abbia indotto quest’ultimo a confidare in buona fede nell’adozione dei provvedimenti (assumibili in autotutela) necessari ad evitare che egli possa essere chiamato a rispondere di una pretesa impositiva riconosciuta infondata.

4. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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