Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32806 del 19/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11851-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MOPAK SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO RONDELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 10 maggio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

CONSIDERATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 77/2011, depositata il 10 maggio 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Ha riferito di aver notificato alla Mopak s.r.l. una cartella esattoriale dell’importo di Euro 432.842,06, relativo al pagamento di Iva nonchè a titolo di ritenute alla fonte, emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per omessi versamenti, sanzioni e interessi per l’anno 2003.

La società contestava il debito eccependo vizi formali della cartella e nel merito la pretesa tributaria dell’Ufficio, per aver aderito alla sanatoria della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per la definizione dei ritardati od omessi versamenti, con rateizzazione dei pagamenti. A tal fine adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Padova. L’Ufficio contraddiceva all’avversa difesa, precisando che la controversia andava circoscritta al debito Iva, per il quale era stato già comunicato il diniego di condono, mai impugnato dalla contribuente, e alle ritenute alla fonte, che la parte assumeva versate, ancorchè in ritardo.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 103/02/2009, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla società, accoglieva tuttavia il ricorso sostenendo che il condono si fosse perfezionato con il pagamento della prima rata, dichiarando dovuti i soli importi residuali del condono, oltre le sanzioni.

La Agenzia impugnava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che tuttavia rigettava l’appello con la sentenza oggetto del presente ricorso.

L’Ufficio censura con unico motivo la pronuncia, dolendosi della violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il condono previsto dalla norma invocata, con rateizzazione dei versamenti, fosse perfezionato dal pagamento della prima rata, non rilevando il mancato o tardivo versamento delle rate successive.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituita la Mopak s.r.l., che ha contestato le ragioni del ricorso, chiedendone il rigetto.

RILEVATO

Che:

Dalle difese delle parti emerge che la controversia verte su un rapporto insorto tra l’Ufficio e la società contribuente, che nell’anno 2003 ha inteso accedere al condono per ritardati od omessi versamenti di Iva nonchè di ritenute d’acconto e addizionali relative ad imposte dirette, secondo la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, optando per la rateizzazione dei debiti fiscali ma senza rispettare le cadenze dei versamenti delle rate, così che l’Amministrazione ha inteso negare il condono e procedere al recupero delle imposte accertate del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con sanzioni e interessi, mediante emissione e notifica della cartella di pagamento.

Perimetrata la vicenda fattuale, intanto, rilevandosi che nel caso di specie la definizione agevolata era stata chiesta anche per l’Iva, deve preliminarmente disapplicarsi il condono previsto dall’art. 9 bis cit. per tale imposta.

Come ribadito più volte dalla Corte, in tema di condono fiscale le misure clemenziali che comportano una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la Sesta Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06: pertanto, va disapplicato, sia pure con riferimento alla sola IVA, la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che, nel consentire la definizione di una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (cfr. Cass., sent. 19546/2011; sent. 8110/2012; sent. 20435/2014; da ultimo cfr. 27822/2018; vedi anche, in merito ad altri interventi di condono, sent. 28018/2009; 25701/2009; 20068/2009).

Si è infatti rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 – secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi dettati dalla Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, artt. 2 e 22, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’Iva, per avere previsto con la L. n. 289 cit., artt. 7 ed 8, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta; così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune Iva – ha portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (cfr. sent. 20068 cit.). Tale incompatibilità riguarda anche la disciplina prevista dall’art. 9 bis cit., che consentendo la definizione dei rapporti fiscali con l’escludere le sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’imposta, va disapplicata per contrasto con la predetta Sesta Direttiva, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06. In particolare la disapplicazione si fonda sul principio secondo cui quanto concerne l’imposta va riferito anche alle sanzioni, delle quali non può essere esclusa l’integrale esazione, come previsto al punto 42 della sentenza di infrazione (cfr. le sent. nn. 25701 e 20068 cit.), posto che le misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’Iva devono ritenersi incompatibili con la disciplina comunitaria anche in relazione alle sanzioni di natura tributaria, pur esulando esse dalla materia regolata dalla VI Direttiva. Si tratta comunque di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario.

E’ infine appena il caso di evidenziare che i principi sopra esposti devono essere applicati da questa Corte a prescindere da specifiche deduzioni di parte, perchè il principio di effettività contenuto nel Trattato CE, art. 10, comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sent. n. 24952/2015).

Quanto alle imposte non armonizzate oggetto della definizione agevolata, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valido il condono previsto e disciplinato dall’art. 9 bis cit. anche in ipotesi di omesso o ritardato versamento di una delle rate di pagamento in applicazione analogica della disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002 per le altre forme di definizione delle pendenze fiscali (art. 7, comma 5, art. 8, comma 3, art. 9, comma 12, art. 16, comma 2). Al contrario l’Agenzia sostiene che quando il versamento delle rate successive alla prima avvenga in ritardo, o sia del tutto omesso, la parte decada dal beneficio della definizione ex art. 9 bis cit..

Ricostruendo la disciplina del condono, più correttamente delle forme di condono previste dalla legge menzionata, questa Corte, anche di recente, ha affermato che la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nella medesima legge, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibilì di applicazione analogica, in quanto di carattere eccezionale, al pari di tutte le disposizioni di condono (cfr. da ultimo ord. n. 14993/2018, ord. n. 31133/2017; ma vedi, tra le tante, sent. n. 19546/2011; sent. n. 21364/2012; ord. n. 10650/2013; ord. n. 25238/2013).

Si è in particolare sostenuto che le norme che disciplinano i condoni tributari, derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (cfr. Cass., sent. n. 514/2002), precisandosi che ciascuna delle ipotesi di definizione agevolata contemplate nella L. n. 289 del 2009 costituisce disposizione di carattere eccezionale assistita da una propria specifica disciplina, che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione comprese nella medesima legge. Il menzionato art. 9 bis, al comma 1, dispone, per quanto interessa, che “Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 – poi prorogata al 16 aprile 2004 – provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono… la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali… possono essere versati in tre rate di pari importo”. La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale. Pertanto, in assenza di disposizioni quali quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 8,9 e 15, (prevedenti che “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) ovvero quella di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 2, (prevedente che “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) deve ritenersi che l’inapplicabilità delle sanzioni è condizionata al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi prescritti dalla medesima disposizione. Conseguentemente tale effetto non si verifica neppure parzialmente se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi.

Inoltre, poichè l’istanza del contribuente costituisce elemento indefettibile del condono e motore dell’intera procedura, il perfezionamento di quest’ultima deve essere valutato in rapporto all’istanza suddetta, con la conseguenza che il mancato pagamento della somma integrale dovuta sulla base di detta istanza comporta l’inefficacia della medesima siccome formulata, con conseguente perdita – in mancanza di espresse contrarie previsioni – della possibilità di avvalersi della definizione agevolata.

Ribadito peraltro che le previsioni di cui alla citata L. n. 289 del 2002, artt. 8,9,15 e 16, non possono applicarsi in via analogica ad altre diverse forme di definizione, proprio la assenza di una espressa previsione di tale tenore nell’art. 9 bis costituisce un argomento a contrario di notevole spessore per affermare che, in ipotesi di condono diverse da quello contemplato nelle suddette, l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate determina l’inefficacia integrale della definizione (sent. n. 19546/2011 cit.).

Il motivo trova dunque accoglimento, essendo errato il ragionamento del giudice regionale.

Rilevato che la sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, che deciderà la controversia, tenendo conto dei principi enunciati, relativa ai debiti tributari della contribuente per gli anni d’imposta per i quali è decaduta dai benefici fiscali ex art. 9 bis cit., al netto degli importi già versati, oltre che sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

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